Il patrocinio a spese dello Stato

Lo studio segue i clienti che non sono nelle condizioni di retribuire il difensore, alla condizione che siano legittimati all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La materia trova riconoscimento costituzionale nell’art. 24 comma 3 della Costituzione, secondo cui “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione“.

La legge ordinaria di riferimento è il d.p.r. n. 115 del 2002, il quale riconosce la prerogativa in esame, a chi ha un reddito annuo risultante dall’ultima dichiarazione inferiore ad euro 12.838,01. Nell’eventualità in cui la persona interessata conviva con altre persone, tale limite è costituito dalla somma dei redditi di tutti i conviventi e in tal caso l’importo è elevato di euro 1.032,91 per ognuno di essi.

Si riporta l’esempio di un imputato che vive con la moglie e 2 figli minorenni e il reddito complessivo di tutto il nucleo familiare è di euro 15.000. In tale eventualità caso si rientra nel beneficio, infatti ad euro 12.838,01 si devono sommare euro 3.098,78 (1.032,91 *3) che fanno salire il limite ad euro 15.936,74 e quindi viene legittimata la concessione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo il reddito di euro 15.000 inferiore a tale importo.

Ai fini di completezza, si specifica che per venire incontro alle vittime di violenza di genere, è stato introdotto un nuovo comma 4 ter all’articolo 76 del decreto in questione; la nuova previsione estende alla persona offesa dei reati indicati la possibilità di ottenere l’ammissione al patrocinio, a prescindere da qualsiasi reddito dichiarato; nella sostanza, lo Stato si impegna a garantirgli l’assistenza senza che sia rilevato il suo reddito.

Se residuano dei dubbi sul privilegio in esame, si invita a contattare lo studio.