Diritto penale del patrimonio culturale

Lo Studio presta assistenza alle persone fisiche che sono coinvolte in accuse inerenti i reati contro il patrimonio culturale previsti principalmente nel TITOLO VIII-bis del Codice penale (artt. 518-bis, 518-undevicies).

Specifichiamo, che gran parte di questi reati rientrano anche tra quelli presupposto la responsabilità amministrativa degli enti e quindi lo Studio presta assistenza anche a gallerie d’arte private, case d’aste, fondazioni e imprese di trasporto che trattano opere d’arte al fine di implementare il proprio modello operativo per prevenire questa tipologia di reati e non essere esposti a sanzioni (d.lgs. n. 231/2001 artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies).

Lo Studio, inoltre, consapevole delle dinamiche operative del settore, affianca i propri clienti in ogni fase di un eventuale trasferimento di questi beni, suggerendo le condizioni per agire nel rispetto delle regole ed evitare conteziosi.

“In mancanza di una definizione legislativa del bene culturale, la giurisprudenza ha adottato un approccio di tipo sostanziale ritenendo che l’accertamento dell’interesse culturale prescinda da un’espressa dichiarazione amministrativa, reputandosi sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene, quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri criteri analoghi”.
Cass. pen., sez. III, n. 44354 del 14.11.2024.