

- 1= L’ambito di operatività della nuova normativa: la modifica del codice del consumo.
- 2= Le conseguenze in caso di violazione: il rischio di una duplicazione sanzionatoria?
- 3= Conclusioni.
1= L’ambito di operatività della nuova normativa: la modifica del codice del consumo.
Il 27 settembre 2026 entreranno in vigore le nuove norme predisposte dal d.lgs. n. 30 del 20 febbraio 2026 che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 sul “greenwashing“, meglio nota come “Empowering Consumers for the Green Transition Directive“.
Le principali modifiche predisposte da questo intervento normativo interessano il Codice del Consumo, le quali possono essere sinteticamente riassunte nel seguente elenco.
Nuove definizioni.
L’art. 18 del cod. cons. viene aggiornato, attraverso la regolamentazione di azioni commerciali che sono oggetto di tutela per il consumatore, quale “asserzione ambientale“, “asserzione ambientale generica“, “etichetta di sostenibilità“, “sistema di certificazione“,“eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali“, “durabilità”,“aggiornamento del software”, “materiali di consumo”, “funzionalità”.
Nuove pratiche commerciali ingannevoli.
Vengono ampliate le ipotesi in cui le pratiche sono considerate “ingannevoli“; a titolo esemplificativo ricordiamo l’esibizione di “una etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche” (art. 23 co. 1 lett. b-bis).
Nuove omissioni ingannevoli.
Il decreto integra la disciplina delle omissioni ingannevoli.
Il nuovo comma 5-ter dell’art. 22 cod. cons. stabilisce infatti che, quando il professionista fornisce un servizio di raffronto tra prodotti comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti di circolarità dei prodotti o dei fornitori, sono considerate “rilevanti” per l’integrazione dell’illecito le informazioni che hanno per oggetto il metodo di raffronto adottato, sui prodotti raffrontati, sui fornitori e sulle misure predisposte per mantenere aggiornate le informazioni.
Gli obblighi informativi precontrattuali.
Gli artt. 48 e 49 cod. cons. vengono modificati per rafforzare le informazioni precontrattuali che il professionista deve fornire al consumatore.
In particolare si impone di fornire indicazioni chiare sulla garanzia legale di conformità mediante un avviso armonizzato di cui al nuovo art. 65-ter, sulla garanzia commerciale di durabilità ove offerta dal produttore, sugli aggiornamenti software, sull’indice di riparabilità nei casi in cui trovi operatività, sulla disponibilità di pezzi di ricambio e sulle istruzioni per la riparazione e la manutenzione.
2= Le conseguenze in caso di violazione: il rischio di una duplicazione sanzionatoria?
L’art. 27 cod. cons. individua l’AGCM l’autorità competente per l’irrogazioni di sanzioni in caso di violazione delle norme delineate; a tal proposito ricordiamo che sono previste sanzioni pecuniarie fino a 10 milioni di euro, che salgono fino al 4% del fatturato per violazioni diffuse a livello UE; inoltre è prevista la cessazione immediata della pratica, la sospensione in via cautelare della comunicazione attraverso reti telematiche e la pubblicazione del provvedimento a spese dell’impresa.
Oltre al rischio punitivo previsto da questa norma, ci domandiamo se la violazione della normativa in esame può esporre anche al altre tipologie di sanzioni.
Per la risposta possiamo prendere come riferimento la decisione della Corte di Giustizia UE (C-27/22 del 14.9.2023), a cui si era rivolto in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE il Consiglio di Stato per stabilire i confini del principio che vieta un duplicazione sanzionatoria previsto dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE
Nella sostanza un doppio procedimento sanzionatorio è ammesso e ritenuto compatibile con la norma in esame, purchè il cumulo di sanzioni non sia eccessivo, le norme che lo prevedono siano chiare e precise e i procedimenti siano stati instaurati in modo coordinato e ravvicinato nel tempo.
In base a tale tesi, non è escluso quindi che la violazione delle norme in tema di “greenwashing” esponga anche alle seguenti sanzioni.
In campo civilistico, l’impresa o il privato che si ritiene danneggiato da queste pratiche potrebbe agire per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. con possibile inibitoria, rimozione dei messaggi, pubblicazione della sentenza oltre all’ovvio risarcimento del danno.
Nei rapporti interni societari, la tematica ha effetti sugli adeguati assetti organizzativi ex art. 2086, comma 2, c.c. Quindi, gli amministratori che di proposito la violano possono essere chiamati a risponderne verso la società per i danni derivanti da sanzioni e perdite reputazionali ex art. 2392 c.c., mentre i sindaci che non la denunciano possono risponderne ex art. 2407 c.c.
In ambito penale nonostante non esista una specifica fattispecie autonoma per le false comunicazioni ambientali, le condotte illecite in esame possono rientrare nei reati comuni previsti dal codice penale o da leggi speciali; a tal proposito ricordiamo il reato di truffa ex art. 640 c.p., se la comunicazione è “coscientemente” ingannevole, il quale è anche uno dei reati-presupposto ai sensi della responsabilità dell’enti ex art. 24 del d.lgs. 231/2001.
Inoltre, il comportamento scorretto in esame potrebbe essere riconducibile al reato di “frode in commercio” ex art. 515 c.p. quando in assenza di raggiri o artifici, si mettono in commercio beni dichiarati “ecologici” che in realtà non lo sono e quello di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” ex art. 517 c.p., che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.
Ricordiamo infine che in tema di reati ambientali (D.Lgs. 152/2006 e L. 68/2015), alcune false dichiarazioni possono costituire circostanze aggravanti o elementi strumentali per determinati reati, come il disastro ambientale colposo o doloso, l’inquinamento ambientale o la gestione illecita dei rifiuti.
3= Conclusioni.
Il decreto in esame entra in vigore il 27 settembre 2026; questi sono i punti su cui concentrarsi per adeguarsi e quindi limitare i rischi delineati nel precedente paragrafo:
= controllo accurato della propria comunicazione commerciale sul tema della sostenibilità;
= eliminare dalle etichette e da messaggi commerciali, i termini che non siano compatibili con la normativa in esame;
= richiedere la certificazione dei marchi sulla sostenibilità da parti terzi o da un’autorità pubblica abilitati;
= formare il personale per evitare che a nome dell’impresa siano comunicati messaggi vaghi e incompatibili con il sistema impositivo;
= valutare di affidarsi a personale esterno se non si ritiene di avere ben compreso i termini di questo intervento normativo.

