I procedimenti speciali: abbreviato, patteggiamento e messa alla prova

La lentezza della giustizia rappresenta una debolezza per un sistema processuale che aspira ad essere funzionante ed efficiente; una soluzione per tale problematica è certamente quella che incentiva i procedimenti speciali.

In particolare, con queste tipologie di procedimenti si evita che venga celebrata la fase del dibattimento, permettendo di utilizzare ai fini della decisione, le prove raccolte durante le indagini.

Nel caso in cui l’accusa risulti fondata, il principale vantaggio che ottiene la difesa, scegliendo questa strada, è un contenimento della pena, a cui può aggiungersi l’estinzione di tale sanzione, tramite un’attività da svolgersi nell’interesse della collettività.

E’ doveroso specificare che in passato solo una piccola parte dei casi veniva definita con questi istituti, in quanto per i reati di limitata gravità e più numerosi, era conveniente portare avanti il procedimento nella speranza che trovasse estinzione per il decorso della “prescrizione”. Al momento, però, il panorama è parzialmente cambiato, in quanto la prescrizione ha subito un’importante contenimento e i procedimenti speciali hanno invece beneficiato di un’estensione di operatività. Pertanto la risoluzione del procedimento tramite essi, costituisce una priorità da prendere seriamente in considerazione.

Scendendo più nel dettaglio, si ricorda che i procedimenti speciali, previsti nel libro VI del codice di procedura penale, sono il giudizio abbreviato, il patteggiamento e la sospensione del procedimento con messa alla prova; sono citati inoltre, il giudizio immediato, quello direttissimo e il procedimento per decreto, i quali hanno in comune con i primi la definizione semplificata del procedimento, ma si distinguono per l’iniziativa dell’instaurazione che proviene direttamente dall’accusa.

Ognuno presenta caratteri tipici che non possono essere certamente descritti in questa sede e quindi solo dopo un esame del caso concreto, sarà il difensore a suggerire al cliente se è conveniente la loro sollecitazione oppure optare per il percorso ordinario della giustizia.

Sul tema si ritiene utile ricordare solo due aspetti che devono essere considerati ai fini del loro accoglimento.

Il primo riguarda la tempestività della richiesta, nel senso che i procedimenti speciali devono essere richiesti entro i termini perentori previsti dalla normativa processuale, che in genere coincidono con la prima comparizione delle parti davanti al giudice.

Il secondo dato decisivo interessa l’ambito di operatività del singolo procedimento semplificato, in quanto ognuno presenta preclusioni determinate secondo parametri differenti.

A titolo esemplificativo, si ricorda che il giudizio abbreviato è ammesso per tutti i reati, salvo quelli puniti con l’ergastolo; il patteggiamento prevede che il limite massimo di pena detentiva “concordata” non deve superare i 5 anni, inoltre non è comunque ammesso per i reati ritenuti particolarmente gravi come l’associazione mafiosa, per quelli in materia sessuale e per le persone recidive; la messa alla prova non può essere concessa più di una volta e trova operatività solo per i reati con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni e per i reati per cui si procede a citazione diretta a giudizio previsti dall’art. 550 co. 2 c.p.p.

Si rimane a disposizione per chiarimenti o approfondimenti nel caso permangono dubbi sulla facoltà delineata nel presente paragrafo.

La possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore costituisce “una
modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa” dell’imputato.
Corte Cost., n. 243 del 2.12.2022