Il procedimento penale a carico dei minorenni.
Ogni giorno apprendiamo con tristezza notizie in cui anche minorenni sono stati coinvolti in fatti di rilievo penale.
Purtroppo, non è escluso che tale implicazione si risolva in un accusa formale, con la conseguente apertura di un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni.
Merita ricordare che in tale eventualità il minore, al pari del maggiorenne, può esprimere la preferenza di essere assistito da un difensore di fiducia mediante una nomina specifica. Il difensore, appena ricevuta la comunicazione, avrà l’onere di prendere contatti con l’interessato, al fine di definire la linea difensiva più appropriata, tenendo conto delle naturali difficoltà che un minore incontra nel dover affrontare un procedimento di natura penale.
Provando ad addentrarsi nella normativa di riferimento, si prende atto che certamente il primo aspetto di rilievo è il concetto di “imputabilità“.
In particolare, secondo l’articolo 85 del codice penale, tale qualità è la condizione affinché si possa essere perseguiti per aver commesso un reato e risulta propria di “chi ha la capacità di intendere e volere“.
In concreto, sarà quindi imputabile, chi è in grado di comprendere il significato delle proprie azioni in relazione al contesto in cui si agisce.
L’imputabilità è presunta per chi ha raggiunto gli anni 18, mentre per i minorenni si distingue in due fasce.
Per coloro che non hanno raggiunto gli anni 14 è prevista una presunzione assoluta di “non imputabilità” e pertanto non sono perseguibili penalmente; si precisa, che se ritenuti pericolosi, può essere comunque disposta nei loro confronti una misura di sicurezza (articoli 97 e 224 c.p.).
Nel caso, invece, in cui il minore abbia un’età compresa fra i 14 e gli anni 18, non si prevede nessuna presunzione in tema di imputabilità; infatti tale qualità è riconosciuta se viene accertato che è “capace di intendere e volere“, tramite riscontri, i quali confermino che è in grado di comprendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi liberamente nel loro compimento (art. 98 c.p.).
Il motivo della necessità di tale accertamento risiede nel fatto che il processo di maturazione avviene gradualmente, secondo tempi e modi che non sono certamente uguali per tutti gli individui e pertanto è necessaria una valutazione soggettiva, che tenga conto anche degli stimoli ricevuti nell’ambiente in cui la persona ha vissuto. A tal proposito si deve aggiungere che l’esperienza vissuta può avere portato solo ad “una parziale” consapevolezza del disvalore sociale dei fatti compiuti.
Per agevolare la comprensione, si cita un caso limite in cui un quindicenne è stato ritenuto pienamente consapevole del rilievo penale di un furto, ma non dei rapporti di natura sessuale, intrattenuti con la sorellina di sei anni, in quanto cresciuto in un ambiente familiare degradato, nel quale ha prevalso la promiscuità sessuale e il mancato insegnamento dei basilari valori sociali.
Nell’eventualità in cui l’accertamento in tema di imputabilità sia positivo e pertanto il minore ultraquattordicenne sia ritenuto maturo, si è soddisfatta la condizione, nel caso in cui sia accusato di un reato, per la quale possa affrontare un procedimento penale dinanzi al Tribunale per i minorenni.
A tal proposito, si presentano due strade percorribili, ovviamente da concordare con la persona interessata.
La prima, di contestare l’accusa, tramite prove alternative o la smentita di quelle raccolte dagli inquirenti; in ogni caso si specifica che il difensore può sempre effettuare indagini difensive nell’interesse del cliente.
Nell’eventualità in cui la responsabilità sia evidente, rinunciare alla contestazione è optare per una conclusione semplificata del procedimento. In tal caso si ricorda che l’ordinamento predispone specifici istituti a favore del minore, i quali sono accomunati dalla rapida definizione del giudizio e dalla rinuncia alla pretesa punitiva; logicamente si pretende il riconoscimento dell’errore e l’impegno nel modificare il comportamento “irregolare” per il futuro.
Chi scrive preferisce non spingersi oltre nel delineare nei particolari la normativa in questione, in quanto presenta caratteri anche molto complessi, per cui sarebbe veramente impossibile riassumerla in poche righe.
E’ pertanto doveroso suggerire, nell’eventualità si pensi di essere coinvolti in un procedimento penale, di prendere immediatamente contatti con lo studio.
In merito al compenso, si ricorda che nel procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni è operativo il sistema del patrocinio a spese dello Stato, nell’eventualità in cui la persona coinvolta non sia nelle condizioni di retribuire il difensore; in tal caso è obbligo per il difensore difendere l’assistito senza chiedere alcun compenso o rimborso.
Nel caso invece, in cui non ci siano le condizioni per il beneficio del patrocinio, si ricorda che i genitori hanno l’onere di retribuire il difensore del proprio figlio minorenne, nel caso in cui non sia nelle condizioni economiche per farvi fronte.