Il reato di atti persecutori (stalking) dell’art. 612 bis c.p.
Sommario:
- 1=Introduzione.
- 2=Un caso di falsa denuncia di stalking.
- 3=Ammonimento del questore ex art. 8 del d.l. 11/2009, intervento correttivo della Corte Cedu.
1=Introduzione.
Il delitto di atti persecutori meglio noto come “stalking” è stato introdotto nel nostro ordinamento nell’anno 2009 tramite l’inserimento nel codice penale dell’art. 612 bis. Tale articolo al primo comma punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“.
Dalla lettura della norma, risulta che le minacce o le molestie per ritenere effettivo il reato devono essere “reiterate” e costituire la causa di almeno uno dei tre eventi previsti dalla norma quali “il grave e perdurante stato di ansia o di paura“, “il fondato timore per l’incolumità propria” o di persone legate da vincoli affettivi alla vittima o l’alterazione delle”abitudini di vita“.
A titolo esemplificativo, si ricorda che sono riconducibili a reato le comunicazioni intrusive e non desiderate, quali telefonate insistenti, invio di lettere e doni ingiustificati, minacce o molestie tramite strumenti informatici o telematici. Inoltre la condotta incriminabile può manifestarsi anche con comportamenti finalizzati a controllare la vittima, quali visite presso l’abitazione o sul posto di lavoro, pedinamenti e appostamenti in auto, presso il domicilio o nei luoghi frequentati dalla medesima, quali supermercati, palestre e piscine.
In merito all’accertamento processuale delle condotte indicate, i fatti possono essere provati con certificati medici, registrazioni video e audio, copie di corrispondenza virtuale o con la testimonianza della stessa vittima o di terzi.
Da parte della difesa si tratterà di valutare se ci sono i margini per contestare l’accusa, ad esempio, dimostrando che lo stato di ansia risultava già sussistere prima del comportamento denunciato oppure che la versione del denunciante è contraddittoria e infondata.
2=Un caso di falsa denuncia di stalking.
E’ necessario rilevare che le denunce infondate per “stalking” si registrano principalmente tra persone che sono state legate da rapporti sentimentali. Infatti è possibile che uno dei due partner denunci l’altro in concomitanza dello scioglimento del vincolo, al fine di ottenere risarcimenti economici, l’affido esclusivo della prole oppure, in via residuale, come ritorsione per la cessazione del legame.
Nel caso che segue si è riconosciuta in sede di appello l’infondatezza dell’accusa a carico di un signore denunciato dalla ex moglie in fase di separazione.
A tal proposito si registrano tre episodi di minacce e di ingiurie.
Il primo per aver proferito telefonicamente da parte dell’uomo le parole “ti distruggo, fra cinque mesi non potresti esserci più“, in quanto egli non voleva che i figli frequentassero il nuovo compagno dell’ex moglie. Tale circostanza viene confermata da un’amica della donna in quanto il telefono era in “viva voce“. In un secondo episodio aveva mimato all’indirizzo della ex “il gesto del taglio della gola“, fatto confermato da una vicina, che si era affacciata dal balcone di casa. Infine, in un altro caso, costui aveva di nuovo “apostrofato” per telefono la ex moglie per avere permesso ai gli di frequentare il suo nuovo compagno, prova questa fornita dalla registrazione della conversazione.
Secondo i giudici di appello, i tre episodi pur potendo integrare isolatamente i reati di ingiuria e minaccia, non sono sufficienti per essere riconducibili al reato di “stalking“, in quanto trovano origine da iniziative della stessa denunciante.
Infatti nel primo e nell’ultimo caso si è scoperto che era stata la stessa ex moglie a chiamare l’uomo per telefono, mentre nel secondo è ancora lei prendeva l’iniziativa mentre, l’ex marito era venuto per prendere i figli.
Risulta quindi chiaro che nel caso delineato è assente l’intento persecutorio a danno dell’ex moglie, avendo l’imputato semplicemente reagito alle provocazioni e pertanto giustamente è stato assolto dall’accusa (Corte di appello Salerno, n. 1563 del 2015).
3=Ammonimento del questore ex art. 8 del d.l. 11/2009, intervento correttivo della Corte Cedu.
Chi è destinatario di condotte afferenti il reato di stalking, può presentare una segnalazione alla questura locale in alternativa alla denuncia penale; in conseguenza di tale atto, sono effettuate indagini e predisposto un confronto con le parti, il cui esito può essere il provvedimento di ammonimento nei confronti del denunciato e l’avvertimento delle conseguenze potenziali dei suoi atti. Nell’eventualità in cui egli si disinteressi a tale invito e perduri nella condotta illecita, il reato diviene procedibile d’ufficio, con il rischio, in caso di condanna che la pena venga aumentata.
Rispetto alla denuncia in sede penale, il procedimento di ammonimento è più breve ed inoltre non è richiesto, ai fini dell’emanazione, la certezza processuale dell’accusa propria del procedimento penale ma solo una conferma indiziaria.
Trattandosi di un procedimento amministrativo, è possibile impugnare il provvedimento del questore con ricorso al prefetto oppure al Tar, contestando la motivazione insufficiente, la violazione del contraddittorio o della legge.
Sul tema segnaliamo un intervento della Corte Europea dei diritti dell’uomo che ha ritenuto incompatibile l’ammonimento in esame con l’art. 8 CEDU sul “rispetto della vita privata e familiare” (Corte eur. dir. uomo, Sez. I, G. G. c. Italia, n. 10794 del 22.6.2023).
In particolare risulta che il questore, senza indicare i motivi di urgenza, non ha sentito l’interessato prima dell’emanazione del provvedimento. In secondo luogo si denuncia che viene offerto un effettivo controllo giurisdizionale per contestarne la legittimità, avendo il Tar accolto il ricorso per un mero vizio procedurale. Infine l’ammonimento risulta privo di un termine di durata e di un sistema di controllo periodico e non sussiste un obbligo di provvedere alle richieste di revoca; pertanto è in pieno contrasto con la regola della “temporaneità” degli effetti che dovrebbe essere propria di tutti gli atti ad effetti durevoli.
In base agli elementi ricordati è evidente che l’intervento sovranazionale deve essere accolto con favore, in quanto circoscrive la discrezionalità amministrativa e riporta su parametri accettabili il provvedimento di ammonimento. E’ quindi auspicabile che sia preso come riferimento, per evitare che la Corte di Strasburgo condanni nuovamente il nostro paese.
In riferimento al destinatario di un ammonimento si afferma che “le autorità nazionali non hanno fornito al ricorrente l’adeguata protezione legale contro gli abusi a cui aveva diritto in base allo Stato di diritto in una società democratica. “L’ingerenza nel diritto del ricorrente alla vita privata e familiare non può quindi dirsi “necessaria in una società democratica” ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione.
Corte Europea dei diritti dell’uomo, I sez., G. G. contro Italia, del 22 giugno 2023 ricorso n. 10794/12