Il sequestro nel processo penale

Sommario:

  • 1=Introduzione.
  • 2=Le possibili linee difensive in tema di sequestri.

1=Introduzione.

E’ doveroso ricordare che i provvedimenti che dispongono i sequestri limitano decisivamente la proprietà privata, oltre a rendere difficoltosa la continuità di aziende, quando hanno per oggetto macchinari o interi stabilimenti produttivi.

In ambito penale la forma più avversa è quella che ha per oggetto i beni che possono essere oggetto della “confisca per sproporzione” prevista dall’art. 240 bis c.p.; infatti, in questo caso, il vincolo trova esclusiva giustificazione nell’impossibilità del destinatario di dimostrare la legale acquisizione del bene.

Un segnale di contenimento a tali provvedimenti è stato fondato sull’art. 42 della Costituzione e sull’art. 1 prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’ingerenza dei pubblici poteri nella sfera privata deve essere sempre riconosciuta come “eccezionale“.

Conseguentemente, il sequestro preventivo di “una cosa pertinente al reato“, è ritenuto legittimo non sulla base della mera contestazione di un reato, ma solo se l’accusa fornisce elementi che siano indice di un certo grado di probabilità del fondamento dell’addebito; si parla in tal caso di “un fumus” del reato (Cass. pen., sez. II, n. 19523 del 7.6.2006).

Il sequestro finalizzato alla successiva confisca “per sproporzione” precedentemente richiamato, è attualmente giustificato solo se viene provata “la ragionevolezza temporale” dell’acquisto del bene rispetto alla consumazione del reato-spia; in concreto saranno oggetto di acquisizione solo i beni conseguiti nel periodo in cui si sono ottenuti proventi dalla consumazione di reati e quindi costituiscono il reimpiego di tali illeciti (Cass. pen., sez. VI, n. 10684 del 17.1.2023).

Merita inoltre ricordare la recente posizione della giurisprudenza di legittimità in tema di misure di prevenzione, le quali prevedono anche sequestri.

In particolare, si afferma che il giudice della prevenzione non è vincolato da una sentenza di assoluzione del giudice penale e quindi non può fondare su tale fatto il giudizio sulla pericolosità dell’individuo (Cass. pen., sez. VI, n. 45280 del 10.12.2024).

2=Le possibili linee difensive in tema di sequestri.

Nell’eventualità in cui si fosse destinatari di un sequestro e si ritenga illegittimo, può essere presa in seria considerazione l’opzione di impugnarlo tramite il riesame, l’appello o la richiesta di revoca.

Tra i motivi che possono giustificare l’accoglimento del reclamo, possiamo ricordare la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e di gradualità.

A tal proposito, si ricorda che il sequestro, deve essere sorretto da una motivazione che illustri adeguatamente le ragioni per cui il medesimo risultato non sarebbe stato conseguito con una misura meno invasiva, come, per esempio, una semplice misura interdittiva.

Il tema ha trovato operatività per i sistemi informatici contenti dati contabili; infatti è ritenuto illegittimo per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro che si estende all’intero contenuto di un sistema informatico, in assenza dell’indicazione di specifiche ragioni che ne giustifichino tale generalizzata apprensione (Cass., pen., VI, n. 43556 del 26.10.2019).

Un ulteriore considerazione merita la posizione processuale ricoperta dal titolare del bene, in particolare se sia legittimo un sequestro quando si è “terzi estranei” rispetto alla consumazione del reato.

Su questo punto si ricorda che il sequestro conservativo di un conto corrente cointestato è ritenuto legittimo solo per la quota spettante al correntista coinvolto nel procedimento penale; si specifica che, in assenza di diverse indicazioni, si presume uguale per tutti i titolari secondo l’art. 1.101 c.c.

In merito alle altre forme di sequestro, risulta prevalente l’orientamento che privilegia la buona fede del terzo, nel senso che non può ritenersi giustificato un sequestro quando ha per oggetto un bene di una persona che non è assolutamente coinvolta nell’illecito e non ha ottenuto vantaggi dallo stesso.

In termini concreti, però, si puntualizza che se il “terzo” vuole rivendicare il bene sequestrato, deve assolvere almeno all’onere di allegazione, nel senso di produrre elementi che confermino la sua appartenenza del bene e la buona fede.

Ci sentiamo di concludere, ricordando che le indicazioni che precedono devono ritenersi di carattere indicativo, in quanto la linea difensiva deve necessariamente confrontarsi con il caso specifico e la sua singolarità.

Il momento di acquisto del bene (confiscabile) non deve essere talmente lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da determinare l’irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita.
Cass. pen., sez. VI, n. 10684 del 13 marzo 2023