

Sommario:
- Premessa: i rischi interferenziali.
- L’individuazione del committente: la delega “gestoria“.
- Gli obblighi posti a carico del committente: la delega “di funzioni” e la nomina del responsabile dei lavori.
- La colpa del committente: “l’ingerenza”.
- La responsabilità dell’impresa: “la colpa di organizzazione“.
1= Premessa: i rischi interferenziali.
Il contenimento dei costi rappresenta il motivo principale per cui si ricorre sempre più frequentemente al contratto di appalto, al fine di portare a termine attività secondarie all’interno di un’azienda (cd. interno), oppure per realizzare opere di edilizia privata e industriale (cd. mobile o temporaneo).
Risulta evidente che nei luoghi di lavoro, dove è operativa questa tipologia contrattuale, il personale delle varie aziende coinvolte si trova ad interagire simultaneamente nello stesso spazio e quindi è esposto ai rischi che prendono appunto il nome di “interferenziali“.
Si può portare l’esempio di una catena produttiva, che deve essere modernizzata senza l’interruzione dell’intera produzione o di un cantiere edile, predisposto per eseguire un nuovo edificio, in cui muratori e carpentieri operano contemporaneamente con elettricisti.
Per prevenire questi pericoli da “interferenza“, sono stati predisposti oneri antinfortunistici particolarmente gravosi a carico del committente dei lavori, la cui inosservanza è sanzionata penalmente, in quanto costituisce spesso causa di eventi infausti a danno dei lavoratori, come lesioni od omicidi.
La fonte principale di questi obblighi è individuata dall’articoli 26 e 88 ss del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro TUSL).
Tuttavia, dobbiamo ricordare che il concetto di “interferenza” non trova definizione nelle norme citate, ma nella Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo cui “l’interferenza” costituisce “la circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti“.
Prendendo come riferimento l’interpretazione suggerita dalla giurisprudenza, risulta che l’accertamento di questa responsabilità deve essere predisposto in termini “funzionali” e quindi è esteso a tutti i casi in cui più persone, alle dipendenze di imprese diverse, operino nello stesso luogo, a prescindere dal fatto che tale simultaneità sia stata prevista in sede di progettazione dell’opera (di recente: Cass. pen., sez. IV, n. 11603 del 24.3.2025).
2= L’individuazione del committente: la delega “gestoria“.
Concentrando l’attenzione sugli appalti interni, si rileva che il committente deve essere un vero e proprio “datore di lavoro” e non un soggetto privato, per espressa disposizione dell’art. 26 del TUSL.
Tale soggetto è identificato nel “titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” (art. 2 co. 1 lett. b)
Dalla lettura della norma risulta una nozione di datore di lavoro “effettiva“, avente come punto di riferimento non la mera titolarità del rapporto di lavoro, ma l’esercizio in concreto di poteri decisionali e di spesa.
Conseguentemente, nelle società di capitali il datore di lavoro-committente non è solo l’amministratore unico, oppure l’intero consiglio di amministrazione nel caso di società amministrate da più persone, ma anche il soggetto, che, seppur sprovvisto di una regolare investitura, eserciti poteri direttivi e abbia autonomia finanziaria.
E’ doveroso precisare che, nel caso in cui l’amministrazione della società sia affidata ad un consiglio di amministrazione, è possibile ricorrere alla delega “gestoria” ex art. 2381 cc., in virtù della quale un singolo amministratore o un comitato composto di più amministratori sono investiti della titolarità esclusiva in materia prevenzionistica, mentre negli altri membri del consiglio residua un dovere di controllo.
Ricordiamo, tuttavia, che in questa eventualità l’intero consiglio non è liberato dagli obblighi previdenziali, quando è provato che la carenza organizzativa in materia di sicurezza è il risultato di una reggenza ordinaria “volta a subordinare le esigenze della sicurezza, rispetto al profitto” (Cass. pen., sez. IV, n. 40682 del 6.11.2024).
Per quanto riguarda gli appalti mobili o temporanei, risulta che il committente può essere anche un semplice privato; infatti, in virtù dell’art. 89 TUSL, il committente è il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione“.
La circolare n. 41 del 18.3.1997 del Ministero del Lavoro, emanata in concomitanza con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, specifica che il committente “deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionati. Pertanto nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori“.
Il principio di effettività ricordato precedentemente trova applicazione anche per questa tipologia di appalti e quindi il committente non è considerato solo colui che ha graficamente apposto la firma nel contratto di appalto, ma anche la persona che risulta titolare di un interesse alla costruzione dell’opera e abbia esercitato in relazione ad essa i poteri decisionali e di spesa.
3= Gli obblighi posti a suo carico del committente: la delega “di funzioni” e la nomina del responsabile dei lavori.
Se prendiamo come riferimento l’individuazione degli obblighi che sono posti a carico del committente, si evince che nell’appalto interno, egli deve preliminarmente verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese che dovranno portare a termine l’opera; una volta selezionate le imprese partner, è obbligato a fornire ai titolari delle stesse dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperare al fine di eliminare quelli dovuti a interferenze. Tali adempimenti dovranno inoltre essere contenuti in un documento unico di valutazione dei rischi interferenti (cd. DUVRI), il cui testo deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, pena la nullità dello stesso.
Per espressa disposizione normativa, non sono inclusi nel dovere di protezione a carico del committente quei rischi “specifici” propri delle imprese appaltatrici e quindi distinti dai rischi derivanti dall’interferenza con le attività di altre imprese o con quelle del committente (art. 26 co. 3 TUSL).
Nei cantieri temporanei e mobili, presentandosi pericoli particolarmente elevati, gli obblighi in questione tendono a moltiplicarsi, tanto che sussiste l’onere aggiuntivo di nominare un coordinatore per la progettazione dell’opera e uno per l’esecuzione dei lavori.
La normativa di settore permette di trasferire ad altre persone gli oneri di sicurezza richiamati.
In particolare in virtù dell’art. 16 del TUSL il committente di un appalto interno può delegare a terzi gran parte dei doveri di cui è gravato tramite l’istituto della delega “di funzioni“.
Ai fini della validità di tale delega, è richiesto che risulti da atto scritto che il delegato sia tecnicamente idoneo e abbia autonomia gestionale e finanziaria. Sul delegante permane, in ogni caso, il dovere di vigilare sull’operato del delegato e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 co. 4 TUSL.
Negli appalti mobili il committente può essere anche un soggetto privo di competenze professionali specifiche e quindi gli viene permesso di trasferire i doveri di sicurezza di cui è titolare ad un responsabile dei lavori; ai fini della validità di tale nomina e quindi per l’esonero delle responsabilità, è necessario che l’incarico sia conferito prima dell’inizio dei lavori e con atto scritto e sia specificato che la persona sia tecnicamente idonea e vi sia stato il conferimento di poteri di decisionali e di spesa (art. 89 co. 1 lett. c) TUSL).
4= La colpa del committente: “l’ingerenza“.
I reati più comuni che si consumano nei luoghi di lavoro sono prevalentemente caratterizzati da un rimprovero di natura colposa verificatesi a danno di singoli lavoratori. Dal punto di vista strutturale, i casi che creano maggiori problematiche interpretative sono quelli aventi per oggetto violazioni di regole specifiche di condotta e quindi riconducibili alla cd. “colpa specifica“. In particolare, è sorto l’interrogativo se l’accertamento dell’evento, che la norma mira a prevenire possa ritenersi sufficiente al fine di ritenere sussistente la colpa e quindi la responsabilità.
In conformità al principio di responsabilità penale personale previsto dall’art. 27 della Costituzione, risulta prevalente la tesi negativa e quindi anche questa tipologia di colpa deve essere in qualche modo addebitabile al committente in termini di previsione ed evitabilità dell’evento.
Applicando tale conclusione, si sostiene che per riconoscere la responsabilità in esame è necessario contestualizzare la condotta di natura colposa e valutare se la stessa si ponga in termini causali con il danno subito dal lavoratore e quindi “occorre verificare in concreto l’incidenza della condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera” (Cass. pen., sez. IV, n. 40064 del 24.10.2022).
La tesi delineata trova un limite in caso di “ingerenza” del committente nella realizzazione dell’opera; infatti, qualora non si sia limitato a commissionarla, ma abbia partecipato attivamente alla sua esecuzione, viene a risponderne penalmente come datore di lavoro principale, assumendone i rischi connessi e quindi non solo quelli informativi e coordinamento, ma anche di formazione e prevenzione del personale (Cass. pen., sez. IV, n. 49373 del 5.10.2018).
A titolo esemplificativo, si può ricordare che sono riconducibili a quest’ultima eventualità i casi in cui il committente fornisca i materiali, i mezzi per l’esecuzione dell’opera ed eserciti un potere direttivo sul personale delle imprese appaltatrici, oppure quando esercita pressioni, al fine di incidere sulla loro autonomia decisionale.
5= La responsabilità dell’impresa: “la colpa di organizzazione“.
Come è emerso nei paragrafi che precedono, l’incolumità dei lavoratori è messa seriamente a rischio da comportamenti imprudenti di singole persone fisiche; tuttavia, non è escluso che possono concorrere in questa responsabilità anche le imprese di appartenenza, quando è provato il mancato rispetto della normativa preventiva in virtù dell’art. 25 septies del decreto n. 231/2001.
A tal fine, dovrà essere provato preliminarmente che l’ente ha ottenuto “un interesse o vantaggio” dalla violazione della normativa in questione.
A titolo esemplificativo, si fa presente che se dalla scelta di un appaltatore non qualificato, la società appaltante consegue un risparmio dei costi “irrisorio“, difficilmente potrà affermarsi che ha ricavato un’utilità da tale incarico e quindi la responsabilità in questione è da escludersi (Cass. pen., sez. IV, n. 33976 del 30.6.2022).
Nel caso opposto, in cui risulti una convenienza a danno dell’incolumità dei lavoratori, la responsabilità dell’impresa sarà comunque subordinata alla prova che è in “colpa” e tale elemento ha avuto un’incidenza causale rispetto alla verificazione dell’evento morte o lesione (Cass. pen., sez. Unite, n. 38343 del 24.4.2014)
Su tale punto è emerso l’interrogativo se possa escludere l’addebito “la mera” predisposizione di un modello di organizzazione preventivo adottato secondo gli articoli 6 e 7 del decreto n. 231/2001.
La risposta prevalente è negativa, in quanto tale modello, per avere effetto esimente, deve essere “efficacemente attuato, prima della commissione del fatto“. Pertanto la colpa dell’impresa deve essere accertata confrontandosi con le risultanze del caso e in base ad esse prospettare l’eventuale responsabilità (Cass. pen., sez. III, n. 4210 del 31.1.2024).
Prendendo come riferimento tale tesi, si può ipotizzare che in presenza di un appalto interno, l’impresa committente deve necessariamente dotarsi di un organo interno, con il compito di accertare che i lavoratori delle ditte appaltatrici siano operativi nel rispetto dei canoni di sicurezza individuati nel DUVRI.
Inoltre dovrà essere operativa una prassi che aggiorni costantemente tale modello di prevenzione in funzione delle nuove esigenze di lavoro e preveda un sistema disciplinare rivolto alle imprese partner e ai loro dipendenti che si dimostrano indifferenti ai canoni di sicurezza reciproca.
Nel caso in cui l’intervento si presenti altamente rischioso, dovrà essere prevista anche l’ipotesi limite di sospendere temporaneamente l’attività produttiva interna dell’azienda.
In conclusione, possiamo affermare che la gestione dei rischi da interferenza richiede una sinergia di tutte le parti coinvolte nel rapporto di lavoro, la quale, per contenere i pericoli cui possono essere esposti i singoli lavoratori e evitare responsabilità di ordine penale, deve essere operativa senza discontinuità, finché l’opera non è portata a termine.

