La difesa penale nel procedimento davanti al giudice di Pace.

Il nostro ordinamento prevede che il giudice di Pace sia competente per giudicare in ambito penale i reati non particolarmente gravi, come le percosse, le lesioni volontarie procedibili a querela e la guida sotto l’influenza di alcol o stupefacenti quando non sono contestate aggravanti.

Il procedimento è caratterizzato, rispetto al rito ordinario, da un’attenuazione dal punto di vista sanzionatorio. Infatti non è prevista l’erogazione di pene detentive, ma principalmente solo di quelle di carattere alternativo e pecuniario.

In termini difensivi, l’aspetto che ci sentiamo di segnalare è dato dalla presenza di due istituti con finalità semplificatorie, che devono essere presi in considerazione prima di predisporre una linea difensiva.

Si ricorda, a tal proposito, l’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto e dell’estinzione del reato in conseguenza di condotte riparatorie (articoli 34 e 35 del d.lgs. n. 274 del 2000).

Nonostante il carattere agevolato del rito e la limitata afflittività delle pene, è però necessario ricordare che il procedimento in questione può avere comunque serie conseguenze negative e quindi si invita di prendere contatti con lo studio, nel caso in cui si fosse destinatario di una citazione davanti al giudice di pace.

Infatti, se l’esito è il riconoscimento di responsabilità, tale accertamento viene iscritto nel casellario giudiziale in uso alle autorità, seppur per un tempo ridotto, che in genere non supera 10 anni; pertanto può costituire “un precedente” rilevante anche in eventuali procedimenti per i reati più gravi di competenza del Tribunale ordinario.