La giustizia riparativa
La giustizia riparativa rappresenta un’opportunità che viene riconosciuta dalla normativa penale, a chi vuole promuovere una fase di confronto con le altre parti coinvolte in procedimento penale, al fine principale di riparare il danno commesso e contenere gli effetti della condanna.
Si puntualizza che il processo penale non viene sostituito da tale percorso riparatorio, ma si trova a coesistere con lo stesso.
In seguito alle recenti riforme, al momento, tutti i tipi di reato prevedono l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ed inoltre l’istituto può trovare applicazione in tutte le fasi del procedimento, pertanto dalle indagini fino all’esecuzione.
L’iniziativa di adesione può essere sollecitata dallo stesso organo giudicante, oppure dall’imputato o dalla persona offesa; in ogni caso, si specifica, che l’avvio della procedura costituisce un potere discrezionale del giudice, facoltà che deve essere solo motivata razionalmente per essere ritenuta legittima (art. 129 bis c.p.p.).
In merito alle modalità con cui la giustizia riparativa trova attuazione, si ricorda che esistono enti denominati “centri di giustizia riparativa“, incaricati di organizzare e attuare i programmi riparativi, i quali possono prevedere impegni formali, comportamentali, oppure, quando possibile, il risarcimento del danno.
L’esito del percorso si conclude con una relazione dell’istituto territorialmente competente, che è oggetto di valutazione del giudice ai fini della determinazione della pena e della concessione dei benefici penitenziari (le norme di riferimento del codice penale sono gli artt. 62 co. 1 n. 6, 152 co. 2 n. 2 e 163 u.c. e dell’ordinamento penitenziario l’art. 15 bis).
La valutazione che può essere fatta sull’operatività della giustizia riparativa non può che essere positiva, in quanto è pienamente compatibile con lo spirito “rieducativo“, che deve essere riconosciuto alla pena, secondo l’art. 27 della Costituzione. Le criticità si presentano, tuttavia, in relazione alle disponibilità delle strutture incaricate della giustizia riparativa, in quanto in diverse regioni mancano i centri per attuare le procedure previste e pertanto il percorso non può trovare accoglimento.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Art. 27 comma 3 della Costituzione.