La prescrizione

Nel diritto penale “la prescrizione” rappresenta una causa di estinzione del reato, in considerazione del fatto che con il trascorrere del tempo “viene meno” l’interesse dello Stato alla repressione dell’illecito.

Nel caso in cui il giudice accerti che un reato è prescritto, deve pronunciare “immediatamente” una sentenza di non doversi procedere; si puntualizza che la prescrizione è sempre “espressamente rinunciabile dall’imputato” e quindi in tal caso, il procedimento segue lo svolgimento ordinario (art. 129 co. 2 e 531 c.p.p.).

Sulla base della normativa sostanziale di riferimento, si rileva che l’art. 157 del codice penale, prevede che i reati si prescrivono nel termine corrispondente al massimo della pena prevista e comunque non inferiore a 6 anni per i delitti, mentre di anni 4 per le contravvenzioni; unica eccezione sono i reati puniti con l’ergastolo che sono “imprescrittibili“.

I termini in questione devono essere, però, integrati dalle previsioni in tema di “sospensione” ed “interruzione” del corso della prescrizione, che hanno la finalità di far lievitare la durata in ragione dei casi espressamente previsti dagli artt. 159 e 160 c.p. Si specifica, inoltre, che sono previsti dei termini massimi di prescrizione, che prescindono dalle due cause di allungamento, in precedenza delineati (art. 161 c.p.).

Quanto delineato è la disciplina risultante dalla legge n. 251 del 2005 cd. legge Cirielli; ad essa, però, sono seguiti diversi interventi legislativi che hanno reso difficoltoso il calcolo della prescrizione di un reato.

In particolare, la legge Orlando n. 103 del 2017, introduce un’ipotesi speciale di sospensione nel caso in cui il procedimento di primo grado si concluda con una sentenza di condanna (art. 159 c.p.). Infatti prevede la pausa della prescrizione per un termine non superiore ad “un anno e mesi sei“, per ciascun ulteriore grado di giudizio, decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado, sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo.

La legge Bonafede n. 3 del 2019 modifica a sua volta l’art. 159 co. 2 c.p., stabilendo che il corso della prescrizione rimane sospeso “dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna” fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna. Questa modifica è entrata in vigore dall’1.1.2020.

La legge Cartabia n. 134 del 2021 ha abrogato l’art. 159 co.2 c.p., introducendo l’art. 161 bis c.p., che prevede la definitiva cessazione del corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado; ha però introdotto “l’istituto processuale dell’improcedibilità” in sede di impugnazione ai sensi dell’art. 344-bis c.p.p., limitandone l’operatività però ai soli procedimenti di impugnazioni che hanno ad oggetto reati commessi dal 1.1.2020.

Secondo la tesi prevalente, al momento, sono quindi operativi diversi regimi di prescrizione dei reati, applicabili in ragione della data del commesso reato e in particolare:

= per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina della prescrizione originaria dettata dagli art. 157 e ss c.p.;

= per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge Orlando, con i periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma 2, c.p. nel testo introdotto da tale legge;

= per i reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli articoli 157 e ss c.p., senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma 2, c.p., essendo stata tale norma abrogata dalla legge Cartabia e sostituita con l’art. 161-bis c.p. e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità introdotta appunto da tale legge (Cass. pen., sez. IV, n. 10.483 del 13.3.2024).

Si puntualizza che è presente un orientamento minoritario che ritiene che la riforma Orlando sia stata abrogata dalla legge Cartabia n. 134, con la conseguenza che per i reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 si applicano i termini di prescrizione ordinari, senza alcuna sospensione del decorso e quindi nel termine massimo di 5 anni per le contravvenzioni e 7 anni e 6 mesi per i delitti meno gravi (Cass. pen., sez. III, n. 18873 del 27.2.2024).

E’ evidente che l’argomento è tutt’altro che semplice, pertanto si invitano coloro che ne necessitano a prendere contatti con lo studio, se vogliono sapere con più sicurezza i termini di prescrizione di un reato di cui fossero accusati.

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Cass. pen., sez. V, n. 10967 del 1 aprile 2020