Sommario.

1= Premessa.

2= Il reato di “caporalato” di cui all’art. 603 bis c.p.

3= L’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 del cod. antimafia.

4= L’accertamento della colpa dell’impresa: i casi dei “brand” dell’alta moda.

5= “La diligenza” dell’impresa committente.

1= Premessa.

I vantaggi di concentrarsi su un’attività principale, hanno indotto diverse imprese a ricorrere all’apporto esterno di altre società per lo svolgimento di alcune fasi del proprio processo produttivo o per supporto ad esso.

Le qualità principali richieste all’azienda “partner” sono la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti e la segretezza delle informazioni ricevute per realizzare tali incarichi, mentre, generalmente, la predisposizione di mezzi per assolvere al vincolo contrattuale e il trattamento del personale dipendente, non assumono un ruolo determinante e prioritario. 

In riferimento a quest’ultimo aspetto, è possibile che un’azienda assuma dipendenti che si trovano in situazioni di estrema difficoltà, i quali si prestavano a lavorare in condizioni notevolmente più svantaggiose rispetto agli standard legali predisposti in sede di contrattazione collettiva. 

Pertanto, nel caso in cui le autorità prendano cognizione di questa situazione, possono contestare alla dirigenza datoriale, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 bis c.p., meglio noto come “caporalato“.

La potenziale ripercussione a cui sono esposte le aziende committenti è di significativa rilevanza.

Infatti il reato richiamato rientra tra quei reati che costituiscono il presupposto per far sorgere la responsabilità amministrativa, prevista dal D.lgs. n. 231 del 2001 oppure l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, tra cui sono comprese l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario, previsti dagli articoli 34 e 34 bis del codice antimafia, D.lgs. n. 159 del 2011.

Nei paragrafi che seguono viene analizzata la questione, prendendo inizio dall’analisi del reato dell’art. 603 bis c.p.

2= Il reato di “caporalato” di cui all’art. 603 bis c.p.

L‘art. 603 bis c.p., nella sua originaria formulazione, prevedeva un ambito di operatività più contenuto rispetto a quello attuale.

Infatti, per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti responsabili, il reato in esame era rivolto esclusivamente al “caporale“, ossia colui che “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi“, mentre il datore di lavoro era punibile solo se aveva concorso all’attività del primo.

La condotta punibile si concretizzava nello sfruttamento dell’attività lavorativa, “mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori“. Inoltre, si subordinava la consumazione del reato ad essere realizzata nell’ambito di un'”attività organizzata” di intermediazione.

Con l’intervento normativo predisposto dalla legge n. 199 del 2016 la norma subisce un’evidente estensione soggettiva ed oggettiva.

In particolare, rimane operativa l’ipotesi “tradizionale” che punisce “il caporale“, il quale diviene perseguibile anche se svolge l’attività illecita in modo occasionale, non essendo più necessaria per la consumazione del reato un’organizzazione di mezzi.

In aggiunta a tale soggetto, si prevede un’autonoma punibilità anche per il datore di lavoro, identificato esplicitamente in chi “utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l’attività di intermediazione”. 

In entrambi i casi è necessario che il reclutamento di lavoratori sia predisposto in “condizioni di sfruttamento” e approfittando dello “stato di bisogno“, mentre, la realizzazione mediante “violenza o minaccia” assume nel nuovo testo normativo la qualifica di mera aggravante.

In merito al concetto di “sfruttamento” si rileva che non trova un’esplicita definizione nella norma, ma è individuato con il richiamo di alcuni casi tipici; a titolo esemplificativo può integrare il requisito, la reiterata violazione delle disposizioni previste nei contratti collettivi in tema di retribuzioni, orario di lavoro, periodi di riposo, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Quanto allo “stato di bisogno” è riconducibile alle ipotesi di gravi difficoltà economiche del lavoratore, anche transitorie, in grado di limitarne la volontà e capaci di indurlo ad accettare condizioni contrattuali particolarmente svantaggiose (Cass. pen., sez. IV, n. 24441 del 22.6.2021).

Tale condizione di necessità, è opportuno di sottolineare, non è però punita in sé ma solo quando è conseguenza di un consapevole “approfittamento” da parte del datore. 

Pertanto, il reclutamento di individui “in stato di bisogno“, non è certamente perseguibile, nel caso in cui siano state rispettate le tutele che l’ordinamento riserva loro; diviene, invece, di rilievo penale se i lavoratori accettano condizioni di lavoro estremamente penalizzanti in conseguenza di una loro indigenza e le stesse sono note a chi assume.

3= L’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 del cod. antimafia.

La presenza di carenze organizzative capaci di agevolare soggetti dediti allo sfruttamento di lavoratori nei termini indicati nel paragrafo che precede, può essere una ragione per cui un’azienda sia posta in amministrazione giudiziaria, in virtù dell’art. 34 del codice antimafia, D.Lvo n. 159 del 2011.

Il grado probatorio richiesto, ai fini dell’applicazione di questo provvedimento, è quello “indiziario” del procedimento di prevenzione. 

Infatti il tribunale si deve limitare ad accertare la sussistenza di “sufficienti indizi” che lascino presagire la fondatezza dell’addebito. 

A titolo esemplificativo, il coinvolgimento in questione può essere ritenuto sussistente con il semplice ritrovamento di ordinativi del committente, nel luogo dove i lavoratori sono impiegati in condizione di sfruttamento, oltre al fatto che la destinazione dei prodotti finiti, sia rivolta ai magazzini della stessa azienda.

Se l’accertamento in esame ha esito positivo, viene nominato, da parte del Tribunale competente, un giudice delegato e un amministratore giudiziario, al quale sono attribuiti ampi poteri, che si distinguono, a seconda della forma costitutiva adottata dall’impresa sottoposta in amministrazione giudiziaria.

In particolare nelle imprese “individuali“, l’amministratore diviene titolare di tutte le facoltà che spettano ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura di prevenzione; invece, se l’impresa è esercitata “in forma societaria“, l’amministratore esercita le facoltà spettanti agli organi di amministrazione, sulla base delle modalità stabilite dallo stesso Tribunale, tenendo in considerazione le esigenze di prosecuzione dell’attività stessa. Pertanto, non è escluso che l’ingerenza sia parziale e quindi senza l’assunzione integrale dei poteri di gestione, ad esempio tramite un mero controllo sugli organi di vertice.

Al termine del periodo di amministrazione, il Tribunale, se accerta la rimozione delle cause che avevano giustificato la misura di prevenzione, ne dispone la revoca; viceversa, se ritiene ancora sussistente il rischio di illiceità, può disporre “il controllo giudiziario“, il quale ha una limitata invasività e si presta per risolvere le residue criticità, prima della completa autonomia (art. 34 bis). 

In alternativa alle due ipotesi precedenti, l’impresa è a rischio di confisca quando nel periodo di sorveglianza è emerso che costituisce un mero reimpiego di attività illecite.

4= L’accertamento della colpa dell’impresa: i casi dei “brand” dell’alta moda.

E’ doveroso rilevare che la giurisprudenza prevalente, prendendo come riferimento ordinamenti più evoluti come quello statunitense, ritiene imputabile una responsabilità ad un ente solo se è il risultato di una gestione aziendale rimproverabile.

Conseguentemente si afferma che la condotta agevolatrice, necessaria per applicare l’amministrazione giudiziaria, deve essere censurabile su un piano “colposo” e quindi costituire l’indice del mancato rispetto delle “normali regole di prudenza e di buona amministrazione imprenditoriale“.

Il parametro di riferimento per escludere questo addebito è individuato nella predisposizione di un sistema organizzativo, di gestione e di controllo improntato sulla legalità, secondo le linee guida suggerite dalle maggiori associazioni di categoria e alle “best practives” affermatesi nell’applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001.

E’ doveroso precisare che il quadro delineato presuppone che le persone fisiche dotate di poteri decisionali non abbiano la consapevolezza di agevolare un’attività illecita perpetrata da terzi; infatti, in questo caso, prenderebbero avvio, nei confronti di tali soggetti, i procedimenti penali per l’ipotesi concorsuali e quantomeno favoreggiatrici al reato di cui all’art. 603 bis c.p. e per l’impresa committente, la responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs. 231/2001.

Il percorso argomentativo illustrato ha trovato operatività in diverse realtà imprenditoriali anche di grandi dimensioni. 

In particolare, nel campo della produzione di abbigliamento e pelletteria, è risultato che diversi “brand” dell’alta moda sottoscrivevano contratti per la realizzazione di prodotti finiti con aziende esterne, fornendo alle stesse solo le materie prime; alla conclusione del contratto, però, non seguiva una costante verifica della reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e soprattutto non venivano verificate le condizioni di lavorative applicate ai dipendenti.

La finalità dell’affidamento è stata facilmente individuata nell’abbattimento dei costi e nella conseguente massimizzazione dei profitti, a discapito della normativa a tutela dei lavoratori e soprattutto di quella penale.

E’ risultato, quindi, un atteggiamento accomodante e superficiale nella pianificazione della produzione che ha agevolato “colposamente” lo sfruttamento di persone, tale da giustificare l’amministrazione giudiziaria per le aziende committenti (Trib. Milano, sez. aut. Mis. Prev., del 15 gennaio, del 3 marzo e del 6 giungo 2024).

5= “La diligenza” dell’impresa committente.

Alla luce di quanto citato in precedenza, risulta che l’adozione di un modello organizzativo e di gestione esteso anche ai rapporti con i fornitori, può essere un valido espediente per evitare il rischio che la propria impresa sia posta in amministrazione giudiziaria.

Per assolvere a questa funzione cautelare, in riferimento al pericolo dello sfruttamento del lavoro, si indicano i caratteri prioritari di questo modello.

In primo luogo deve prevedere un sistema che selezioni le potenziali imprese partner, accreditando alle trattative contrattuali solo quelle che sono in grado di dimostrare una solidità finanziaria, il possesso di certificazioni internazionali ISO e un numero di dipendenti compatibile con l’impegno che sono in procinto di assumere.

Una volta che l’impresa partner sarà stata individuata, dovrà impegnarsi contrattualmente non solo nell’adempimento della prestazione specifica oggetto dell’accordo, ma anche di tutti gli oneri presenti in uno specifico “codice di condotta“, al quale deve farsi rinvio in sede di conclusione di qualsiasi accordo concluso con aziende terze.

A titolo esemplificativo, possiamo ricordare che tale codice deve prevedere l’impegno al rispetto delle norme fondamentali sul trattamento dei dipendenti e quindi di non impiegare persone con età inferiore a 16 anni, il ripudio del lavoro forzato e di quello clandestino, di garantire un ambiente di lavoro pulito, sicuro e capace di preservare da molestie, abusi e discriminazioni, di corrispondere retribuzioni giuste e puntuali e garantire orari di lavoro compatibili con quelli riconosciuti in sede di contrattazione collettiva e la libertà di associazione sindacale. Infine dovrà essere previsto un impegno specifico di non subappaltare la fornitura e di tollerare controlli.

In merito a questo ultimo aspetto, è opportuno ricordare che la carenza di una puntuale verifica nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, ha rappresentato la causa principale che ha giustificato l’applicazione delle misure di prevenzione in esame.

Pertanto si sottolinea che è indispensabile individuare nell’impresa committente un organismo interno, avente il compito di monitorare costantemente i fornitori, non solo attraverso la verifica della documentazione trasmessa ma anche con periodici accessi presso la loro sede operativa. 

Nel caso in cui da queste verifiche risultino inosservanze degli obblighi che l’impresa partner si è impegnata di rispettare, deve essere prevista la sospensione o la risoluzione del contratto a seconda della gravità dell’inadempimento e la disponibilità a correggere in tempi brevi la condotta negligente.

Rispetto a questa modalità operativa si deve, tuttavia, rilevare che presenta il limite del costo. Infatti le aziende che sono nella condizione di assumere un incarico nei termini delineati, potranno pretendere delle spettanze proporzionate, con un’evidente ripercussione sul prezzo finale del prodotto e quindi sulla competitività dell’impresa.

Nonostante tale criticità, nei casi richiamati nel paragrafo precedente è risultato che l’aziende destinatarie del provvedimento di amministrazione giudiziaria, hanno in tempi brevi posto rimedio alle cause che avevano giustificato la misura, intraprendendo un percorso che le ha portate ad avere rapporti commerciali esclusivamente con aziende virtuose. 

Certamente possiamo rilevare che queste attività sono state agevolate dalla solidità economica che hanno alle spalle e quindi, fuori da queste ipotesi, si può presentare il problema di reperire nuove fonti finanziarie per far fronte alla ristrutturazione.

L’alternativa è lo spostamento della produzione all’estero oppure l’incremento della tecnologia nelle fasi della produzione, la quale, se impiegata smisuratamente, presenta però lo svantaggio di compromettere il pregio del prodotto finito, che è garantito dalla produzione artigianale italiana.