
Tutela penale del patrimonio culturale.
Sommario:
- 1= Il titolo VIII-bis del codice penale
- 2= Le responsabilità degli enti.
1=Il titolo VIII-bis del codice penale.
Con la legge n. 22 del 2022 il nostro legislatore ha introdotto nel libro II del codice penale il titolo VIII-bis rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”.
Prendendo in esame il contenuto di questa regolamentazione, risulta che alcuni reati sono modellati secondo i corrispondenti delitti comuni contro il patrimonio; tuttavia, in ragione del particolare interesse riposto nel bene culturale, risulta prevista una pena nettamente più afflittiva.
Riportiamo, a titolo esemplificativo, il “furto di beni culturali” che prevede una pena della reclusione fino a sei anni rispetto a quella di tre anni del furto ordinario (art. 518-bis c.p.).
In aggiunta a tale categoria di illeciti, sono presenti nel titolo in esame reati tipici che sanzionano molto severamente chi viola le previsioni extrapenali in tema di movimentazione e trasferimento di questi beni. Rientrano in questo genere l’importazione, l’uscita e l’esportazione illecite di beni culturali (artt. 518-decies e 518-undecies c.p.).
Segnaliamo, inoltre, che la normativa in questione prevede una speciale forma di confisca dei beni culturali oggetto di esportazione illecita la quale, in ragione del preminente interesse recuperatorio, trova applicabilità anche senza una sentenza di condanna per quei beni “che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che appartengono a persona estranea al reato” (art. 518-octiesdecies c.p.).La tematica presenta innumerevoli argomenti che potrebbero essere trattati e sviluppati e ognuno dei quali richiederebbe diverse pagine per essere compiutamente chiarito, pertanto invitiamo di contattare lo studio per questioni specifiche.
2= Le responsabilità degli enti.
Un aspetto certamente innovativo introdotto dalla legge n. 22 del 2022 consiste nell’avere incluso gran parte dei reati che tutelano i beni culturali tra quelli presupposto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, mediante l’aggiunta nel d.lgs. n. 231/2001 degli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies.
Specifichiamo, che è rimasto fermo il limite ordinario di tale responsabilità, secondo cui l’ente risponde solo se ha conseguito un “interesse o un vantaggio” dalla commissione del reato da parte di un apicale o di un soggetto sottoposto alla direzione o sorveglianza ex art. 5 del d.lgs. 231.
Riteniamo opportuno sottolineare che la responsabilità in questione per un’impresa che commercia beni culturali non sorge esclusivamente dalla consumazione dei reati presenti nel titolo VIII-bis del codice penale.
Infatti, il d.lgs. n. 231/2007 prevede una complessa normativa in tema di antiriciclaggio di opere d’arte, secondo cui sono obbligati ai controlli anche i professionisti che operano in questo settore per transazioni con valore pari o superiore ad euro 10.000.
In particolare, si prevede oneri legati alla verifica della clientela, conservazione dei dati e un’eventuale segnalazione all’UIF per operazioni sospette (art. 3).
Nell’eventualità in cui siano registrate omissioni, è applicabile il sistema sanzionatorio delineato dagli art. 55 e ss del d.lgs. 231/2007; tuttavia, quando il soggetto obbligato alla segnalazione sia ritenuto responsabile per concorso nel reato principale di riciclaggio, in virtù della clausola di salvaguardia del citato art. 55 che fa “salvo che il fatto costituisca più grave reato“, non è da escludere che all’impresa siano contestate le sanzioni previste dal d.lgs. 231 visto che il reato in questione rientra tra quelli presupposto tale responsabilità.
Traendo le conclusioni da quanto espresso, è evidente che per commerciare beni culturali è necessario individuare le aree di rischio dove possono consumarsi i reati più significativi e di conseguenza predisporre un Modello operativo finalizzato a prevenirli.
Si rileverà, in particolare, decisivo l’aver adottato un sistema organizzativo che selezioni le opere da inserire nei propri cataloghi, escludendo quelle prive della documentazione legittimante il trasferimento. Inoltre, nel caso in cui il bene sia di valore considerevole, costituisce una valida prassi di subordinare la negoziazione ad un parere di un consulente esterno, che confermi l’attribuzione e sia in condizione di ricostruire i passaggi di proprietà dell’opera.
In merito alla normativa antiriciclaggio, gli oneri si dovranno concretizzare sulla selezione della clientela, rifiutando di intrattenere rapporti nei confronti di chi vuole rimanere anonimo oppure offre transazioni non tracciabili.
Non possiamo escludere, che nonostante queste attenzioni, chi pratica questo commercio sia coinvolto inconsapevolmente in affari disonesti; tuttavia, una condotta ispirata alla buona fede e conforme ai canoni di diligenza potrà certamente costituire un valido espediente per salvaguardarsi da conseguenze.
“In mancanza di una definizione legislativa del bene culturale, la giurisprudenza ha adottato un approccio di tipo sostanziale ritenendo che l’accertamento dell’interesse culturale prescinda da un’espressa dichiarazione amministrativa, reputandosi sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene, quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri criteri analoghi”.Cass. pen., sez. III, n. 44354 del 14.11.2024.
