Diritto penale ambientale
I reati ambientali trovano regolamentazione nel titolo VI-bis del codice penale e negli articoli 254 e seguenti del Testo Unico Ambiente (TUA).
La disciplina che risulta da queste norme è tutt’altro che permissiva: pressoché tutte le attività che comportano la gestione di rifiuti, prodotti pericolosi e/o inquinanti e i relativi scarichi devono essere compiute attenendosi scrupolosamente ai canoni imposti in sede legislativa, la cui inosservanza è sanzionata con pene calibrate in funzione della gravità del fatto.
In merito al soggetto agente, merita soffermarsi sull’attività d’impresa; in particolare i procedimenti in cui sono contestati i reati ambientali coinvolgono molto spesso, non solo gli autori materiali dei fatti incriminati, ma anche i vertici aziendali in ragione del fatto che grava su essi l’onere di vigilare sull’attività dei propri dipendenti.
Sempre sul tema dell’ambito soggettivo di riferimento, si rileva che diversi reati ambientali figurano tra quelli presupposto per la responsabilità dell’enti, pertanto potranno essere chiamati a risponderne se non hanno predisposto un modello organizzativo finalizzato a prevenire il reato contestato (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001).
In questo quadro, lo Studio assiste i clienti nella gestione degli oneri ambientali che gravano nell’esercizio dell’attività di impresa, oltre che nell’ipotesi in cui si concretizzino accuse per violazioni di rilievo penale.
