La responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001

Lo Studio presta assistenza alle imprese coinvolte in procedimenti aventi per oggetto la responsabilità amministrativa prevista dal d.lgs. n. 231/2001 per i reati commessi nell’interesse e/o vantaggio dell’ente stesso da persone fisiche in posizione apicale o subordinata.

In merito a questa forma di responsabilità ricordiamo che è rivolta, per espressa disposizione normativa, “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società a associazioni anche prive di personalità giuridica”; non trova, invece, applicazione a carico dello “Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, commi 2 e 3). 
La questione più controversa che attiene a questo settore attiene all’accertamento della “colpa” dell’ente, la quale è ritenuta sussistente solo se non ha adottato un assetto organizzativo idoneo a prevenire il reato contestato (cd. “colpa organizzativa dell’ente“).
In termini difensivi per accuse di questo genere, è doveroso chiarire se il reato contestato è stato commesso per fini estranei agli scopi dell’azienda, in quanto in questa eventualità la responsabilità dell’ente è da escludersi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001.
Il passo successivo riguarda l’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo e di gestione; infatti, un modello operativo attuato efficacemente a prevenire il reato contestato è da ritenersi esimente per l’ente, tanto più nel caso in cui sia stato eluso fraudolentemente dalla persona fisica che ha materialmente compiuto l’illecito penale.
In questo contesto, lo Studio si occupa della predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo per enti, nella redazione di pareri sui modelli già operativi, oltre che l’aggiornamento degli stessi.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione ex art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, riveste funzione analoga a quella della colpa afferente al reato commesso dalla persona fisica, risultando elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione rimproverabile della regola cautelare, la soddisfazione del cui onere probatorio grava sull’accusa, mediante la prova dell’immedesimazione organica rafforzata prevista dalla norma e della carenza del modello organizzativo oltre che del reato presupposto e del nesso causale tra reato e comportamento dell’ente (Cass. pen., sez. IV, n. 31665 del 25.6.2024).