Il d.lgs. n. 186 del 25 settembre 2026 entra in vigore oggi 31 ottobre, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1260, avente per oggetto l’introduzione di norme comuni in tema di recupero di beni di provenienza illecita.
Se ci concentriamo esclusivamente sulla regolamentazione avente per oggetto le criptovalute, possiamo rilevare che le principali novità di questo intervento normativo sono le seguenti.

  1. = Si introduce una disciplina sulle modalità esecutive del sequestro preventivo di criptovalute attraverso l’aggiunta di una nuova lettera e-ter) all’art. 104 co. 1 delle disp. att. c.p.p.
    In particolare il sequestro in questione si esegue “mediante trasferimento delle stesse e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso, ivi incluse le chiave criptografiche private, nel fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero, in caso di impossibilità tecnica, mediante ogni altra procedura idonea ad assicurare la custodia ed il controllo esclusivi sulla cripto-attività da parte dell’autorità procedente“.
    Contestualmente viene istituito presso il Fondo Unico Giustizia (FUG) un servizio apposito per l’attività di gestione del portafoglio delle cripto-attività sottoposte a sequestro.
    In concreto si prospettano quindi le seguenti opzioni.
    Quando le criptovalute sono detenute da custodi professionali, gli stessi in qualità di terzi possono essere destinatari del decreto di sequestro e quindi devono cooperare per bloccare i portafogli e trasferirne il contenuto nel suddetto Fondo.
    Nel caso in cui si tratti di portafogli auto-custoditi, l’intervento normativo concede alle autorità una significativa autonomia operativa nella parte in cui prevede il ricorso ad “ogni altra procedura idonea” e quindi non è da escludersi l’apprensione fisica dei supporti materiali in cui sono presenti le chiavi di accesso delle monete virtuali al fine di trasferirle in portafogli autonomi gestiti dalle stesse autorità.
  2. =In tema di confisca, il d.lgs. n. 186/2026 si prefigge di contenere i rischi inerenti l’assenza del valore nominale delle criptovalute tradizionali; a tal fine viene introdotto un nuovo art. 536-bis nel codice di procedura penale rubricato “Disposizioni in materia di confisca per equivalente“, in virtù del quale il giudice potrà determinare il controvalore monetario delle monete confiscate al momento della sentenza di condanna, in modo da impedire che le variazioni successive del mercato alterino l’entità della sanzione.
    Inoltre, viene introdotto un nuovo art. 151-bis nel Testo Unico delle spese di giustizia, che introduce un procedimento per disporre la vendita anticipata dei beni sequestrati che “non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie“; nel caso in cui sia disposta la vendita, il vincolo cautelare è trasferito alla somma ricavata e il provvedimento di restituzione o di confisca ha ad oggetto le somme ottenute.
  3. = Limiti operativi dell’intervento normativo.
    -Il servizio di gestione dei portafogli sequestrati presso il FUG deve essere operativo secondo le indicazioni contenute in un decreto attuativo del Governo che non è stato adottato, pertanto per il momento saranno le stesse autorità che hanno predisposto il sequestro ad assolvere questo compito (art. 14 del d.lgs. n. 186/2026).
    -Il sequestro di criptovalute decentralizzate come le “bitcoin“, incontra ostacoli operativi quando le chiavi di accesso sono custodite dagli stessi soggetti destinatari del provvedimento cautelare, in quanto in qualità di indagati non sono obbligati nel fornire tali chiavi di accesso in virtù della previsione generale di cui all’art. 64 co. 3 lett. b) c.p.p.
    -In merito alla vendita anticipata delle criptovalute sequestrate, rileviamo che rappresenta un’operazione che potrà avere effetti sfavorevoli per gli interessi dell’erario, nel caso in cui nel futuro queste monete aumentino di valore.