Diritto penale del lavoro

“Il datore di lavoro” è il garante primario dell’integrità fisica e della personalità morale dei propri dipendenti in virtù della previsione dell’art. 2087 codice civile, pertanto è la persona più esposta a subire conseguenze sanzionatorie nel caso in cui si verifichino infortuni sul lavoro.
Nelle realtà imprenditoriali complesse e articolate, è riconosciuta la possibilità di trasferire i doveri in esame ad altri soggetti, con l’onere residuale per il delegante di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (cd. principio di “prossimità” nella gestione del rischio ex art. 16 co. 3 d.lgs. n. 81/2008).
I reati che trovano più frequente contestazione in questo settore hanno natura colposa; ricordiamo, a tal proposito, l’omicidio e le lesioni personali gravi o gravissime
aggravati appunto dalla “violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” ex artt. 589 co. 2 e 590 co. 3 c.p. e “l’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro” ex art. 451 c.p.
In termini difensivi, evidenziamo che negli ultimi anni sono stati fatti notevoli passi avanti a favore della “personalizzazione” di questi illeciti. Infatti, il datore di lavoro è ritenuto “in colpa” per un evento lesivo verificatesi a danno di un dipendente solo se viene accertato che era nelle condizioni di prevedere tale evento alla luce dei dati fattuali e delle conoscenze possedute o comunque a lui esigibili. Pertanto un esito assolutorio sarà plausibile quando il fatto avverso è stato del tutto imprevedibile oppure il rispetto della norma cautelare contestata non lo avrebbe comunque evitato (sul tema: Cass. pen. sez. IV, n. 37972 del 24.11.2025).
Ai fini di completezza ricordiamo che per i reati in questione, l’ambito operativo della responsabilità è esteso anche alle persone giuridiche, in quanto tali illeciti figurano tra quelli presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001. In particolare, l’addebito principale che viene contestato all’ente è di non essersi dotato di un assetto organizzativo idoneo, la cui applicazione avrebbe impedito o comunque ostacolato l’evento avverso (cd. “colpa di organizzazione dell’ente“).
Nell’eventualità in cui si presentino contestazioni di ordine penale in questo settore, lo Studio interviene assistendo l’impresa e il titolare fin dalle fasi preliminari dell’accertamento della responsabilità, con la finalità di premunirsi di elementi difensivi ed evitare l’interruzione operativa.

Art. 2087 cc Tutela della condizioni di lavoro.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessaria a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.