I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Sommario:
- 1=Introduzione.
- 2=I limiti della “delega delle funzioni” in tema di prevenzione sugli infortuni sul lavoro: il caso della morte di un giovane durante una vacanza sulle Alpi.
1= Introduzione.
L’imprenditore è identificato dall’articolo 2087 del codice civile come il responsabile dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Nelle società di capitali tale figura coincide con i componenti del consiglio di amministrazione o nell’amministratore unico, a seconda del modello di governance adottato; invece nelle società di persone si distingue per le s.n.c. in cui tutti i soci sono considerati imprenditori e per le s.a.s. è solo il socio accomandatario.
In termini concreti l’imprenditore è il destinatario primario del rispetto delle norme in materia antinfortunistica il cui principale testo di riferimento è il d.lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).
Tale titolarità potrà essere fonte di responsabilità anche di ordine penale, quando si sono verificati a danno di lavoratori eventi lesivi, che sarebbero stati evitati con l’osservanza della normativa di protezione prevista dal testo unico in precedenza richiamato.
Prendendo come riferimento la prospettiva difensiva, si rileva che merita certamente concentrarsi sul comportamento del lavoratore, al fine di accertare se è risultato estraneo al processo lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute.
Risulta ovvio che tale accertamento difficilmente potrà essere riconosciuto in seguito ad un esame superficiale e approssimativo della vicenda, in quanto, in genere, rappresenta una peculiarità che viene individuata solo dopo una consulenza di parte che prospetta la ricostruzione alternativa dell’accaduto rispetto alla tesi accusatoria.
Il secondo aspetto che si ritiene opportuno di prendere in esame, riguarda l’incidenza del progresso tecnologico nella prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro; infatti non di rado si pone la questione se può essere ritenuto responsabile l’imprenditore che non ha adeguato il sistema di sicurezza della propria azienda con i più moderni sistemi di prevenzione, quando si sono verificati eventi lesivi che potevano essere evitati con tale adattamento.
Sul tema la giurisprudenza afferma che “la modernizzazione” non deve essere necessariamente “immediata”, costituendo elementi che incidono sul giudizio anche i tempi e i costi dell’innovazione, purché i sistemi in uso siano idonei a garantire un livello elevato di sicurezza (Cass. pen., sez. IV, n. 3616 del 14.1.2016).
In concreto, quindi, si può osservare che non è certamente possibile pretendere un adattamento costante alle nuove tecnologie per il vertiginoso mutare delle stesse. Pertanto, nell’eventualità in cui sia contestata tale inadempienza, la difesa si limiterà a prospettare la versione dei propri consulenti che smentiscono la tesi dell’accusa, ma è ovvio che rispetto alla questione il fattore di incertezza è elevato in quanto rappresenta un giudizio di merito difficilmente prevedibile.
Non si ritiene di approfondire ulteriormente l’argomento, in quanto sussiste il rischio di incorrere in argomentazioni altamente tecniche e di non facile comprensione; si considera invece formativo l’esame di un “singolare” caso avente per oggetto la delega della posizione di garanzia di un imprenditore in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2=I limiti della “delega delle funzioni” in tema di prevenzione sugli infortuni sul lavoro: il caso della morte di un giovane durante una vacanza sulle Alpi.
E’ necessario premettere che, tramite “la delega di funzioni”, l’imprenditore può cedere a terzi gli obblighi di cui è titolare. Si specifica che, per espressa previsione normativa, non possono essere oggetto di delega l’attività di valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione nonchè la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e “l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” ex art. 16 TUS.
Il caso trattato prende in esame quei limiti che il datore di lavoro incontra nel trasferire la titolarità degli obblighi in esame (Cass. Pen., sez. III, n. 50.427 del 2019).
Il fatto risale al marzo del 2012, quando un minore, privo di esperienza, percorrendo con lo slittino una pista molto impegnativa e, al momento del fatto, con tratti ghiacciati, usciva dal percorso precipitando da un pendio e sbattendo contro un albero. In conseguenza di tale urto riportava lesioni che ne provocavano la morte. Per tale evento sono stati ritenuti responsabili il maestro di sci, il responsabile della sicurezza della pista e l’amministratore delegato dell’impresa che gestiva la pista; si puntualizza che il responsabile della sicurezza della pista assume tale ruolo tramite delega da parte dell’amministratore. La sentenza di legittimità di nostro interesse ha per oggetto il procedimento di rinvio per quest’ultimo imputato.
Concentrando l’attenzione sull’aspetto più propriamente giuridico della vicenda, si prende atto che vengono estesi gli oneri previsti dal Testo Unico n. 81, nonostante il soggetto coinvolto non sia un lavoratore ma un semplice utente-fruitore di una pista, seppur vulnerabile in quanto minore, privo di esperienza e l’evento è quindi causato da un rischio diverso da quello dei lavoratori che possono essere impegnati nella manutenzione della pista. Circostanza non rimasta isolata, in quanto anche successivamente si è applicata la normativa per un fatto accaduto a danno di un bagnante in una piscina pubblica. Risulta quindi evidente che si sta assistendo ad un’estensione applicativa dell’ambito di operatività della normativa di protezione, anche a settori che non coinvolgono lavoratori (Cass. pen., sez. IV, n. 39139 del 2018).
Dopo tale rilievo si prende atto che viene contestato preliminarmente all’imputato di aver sottovalutato i rischi strutturali dell’impianto, i quali non sarebbero delegabili in virtù dell’art. 17 del d.lgs. n. 81/2008 “stante l’intrinseca pericolosità della messa in esercizio di una pista di slittino”.
In particolare, la pista presentava tratti con pendenza molto ripida e poteva essere anche ghiacciata e quindi si rimprovera ai gestori di non aver installato pareti di protezione anche nei tratti rettilinei, per evitare che gli utenti uscissero fuori pista.
Un ulteriore profilo di colpa viene registrato per il mancato esercizio del potere di intervento sostitutivo, nonostante segnali di allarme ex art. 16 co. 3 del d.lgs n. 81/2008. Infatti alcuni giorni prima dell’accaduto nel solito punto della pista si era verificato un incidente con modalità analoghe, il cui esito però non è stato fortunatamente letale per il malcapitato; circostanza non valorizzata dall’imputato al fine di porvi tempestivo rimedio, ricorrendo anche temporaneamente alla chiusura della pista.
Secondo chi scrive, quello che possiamo dedurre dalla presente vicenda è il rilievo non tanto per la mancata previsione della pericolosità dell’impianto che, di fatto, finché non fosse stato operativo poteva essere difficilmente prevedibile, ma al disinteresse dell’imputato verso gli eventi verificati nel solito punto nei giorni precedenti, che avrebbero dovuto essere oggetto di particolare attenzione e di intervento in termini di prevenzione, per giustificare la sua estraneità all’addebito.
In materia di infortuni sul lavoro, è onere dell’imprenditore adottare nell’impresa tutti i piùmoderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori ma non èconfigurabile a suo carico un obbligo di procedere alla immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, dovendosi pur sempre valutaretempi, modalità e costi dell’innovazione, sempre che i sistemi già adottati siano comunqueidonei a garantire un livello elevato di sicurezza.Cass. pen., sez. IV, n. 3616 del 27 gennaio 2016