1. Premessa: la nuova “Frode alimentare” dell’art. 517-sexies c.p. e le novità processuali predisposte dalla legge n. 75/2026.
  2. L’effetto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001.
  3. L’aggiornamento del risk assessment 231.

1=Premessa: la nuova “Frode alimentare” dell’art. 517-sexies c.p. e le novità processuali predisposte dalla legge n. 75/2026.

Lo scorso 29 maggio è entrata in vigore la legge n. 75 del 21.4.2026 recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani“.
Se ci concentriamo sull’ambito penale di tale intervento, si prende atto che viene introdotto nel titolo VIII del codice penale, un nuovo Capo II-bis intitolato appunto “Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare
La finalità è di riunire le norme penali di questo settore e quindi per garantirne una più facile comprensione.
I nuovi reati presenti in questo nuovo capo, sono la “Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari” (art. 517-quater), la “Frode alimentare” (art. 517-sexies) e il “Commercio di alimenti con segni mendaci” (art. 517-septies); ognuno di questi reati è affiancato da specifiche aggravanti e disposizioni comuni in tema di confisca e pene accessorie, quali la pubblicazione della sentenza di condanna e sanzioni interdittive (art. 517-octies).
Prendendo in esame il nuovo reato di “Frode alimentare“, rileviamo che presenta le seguenti novità, rispetto alla versione abrogata dell’art. 516 c.p. che recava intitolazione “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine“.
Per quanto riguarda i soggetti attivi, diviene un reato proprio in quanto può essere commesso solo da chi “esercita un’attività agricola, commerciale, industriale o di ointermediazione“; inoltre, l’agente deve essere spinto a delinquere da una duplice finalità di indurre “in errore il compratore e di trarre profitto dalla frode“.
La condotta sanzionata viene estesa anche per “l’importazione, esportazione, la spedizione, la custodia temporanea, il deposito doganale, il trasporto, la distribuzione e la messa in circolazione“.
La non genuinità della sostanza alimentare coincide con “una sostanziale difformità tra origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate o pattuite rispetto a quelle effettive“.
Si prevedono, inoltre, due ipotesi alternative di non punibilità, quando il disvalore del fatto è di lieve entità “per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato“.
In merito al rapporto con gli altri reati, rileviamo che la presenza della formula “fuori dei casi di cui all’art. 517-septies“, è indice del fatto che il reato in questione risulta assorbito dal più grave reato di cui all’art. 517-septies, quando sono falsificati segni distintivi o figurativi dei prodotti alimentari.
Oltre alle nuove previsioni di diritto penale sostanziale, la riforma in esame interviene anche in campo processuale; in particolare, si introducono modifiche in tema di ispezioni, intercettazioni e incidente probatorio.
In merito alle ispezioni, viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’art. 246 c.p.p., il quale legittima l’ispezione di cose che possono essere alterate, anche senza il preventivo avviso al difensore.
Per le intercettazioni si modifica la lettera f-ter) del co. 1 dell’art. 266 c.p.p., prevedendo la possibilità di fare ricorso a questi mezzi di ricerca di prova anche per la repressione dei nuovi reati di frode alimentare (art. 517-sexies) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies).
Infine, l’incidente probatorio è esteso anche per la campionatura di alimenti deteriorabili attraverso la modifica della lett. f) del co. 1 dell’art. 392 c.p.p.

2=L’effetto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001.

Un ulteriore effetto significativo della riforma in esame attiene all’estensione della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. n. 231/2001.
Infatti, tra i reati-presupposto di questa responsabilità, previsti dall’art. 25-bis.1 del decreto 231, vengono inseriti quelli di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies aggravati ai sensi dell’art. 517-octies co. 4 c.p., ovvero realizzati con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate dirette a commettere tali reati.
Risulta quindi evidente che la responsabilità dell’ente in questi casi potrà scaturire solo per i comportamenti reiterati e quando hanno una dimensione di mezzi considerevole.
Puntualizziamo, che restano fermi gli ordinari limiti previsti per questo tipo di responsabilità.
Pertanto, è necessario che i reati in questione siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone che hanno un legame qualificato con l’ente stesso, quali amministratori, direttori e gestori di fatto; nel caso di sottoposti all’altrui direzione vale la regola che il reato deve essere reso “possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza“.
In ogni caso, l’ente non risponde quando ha adottato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire questi reati (artt. 5 e 6 del decreto 231).

3= L’aggiornamento del risk assessment 231.

In base a quanto espresso nel precedente paragrafo, le attività operanti nel settore agroalimentare devono adeguare il proprio modello organizzativo in modo da prevenire anche questi reati, al fine di tutelare l’impresa da una possibile responsabilità amministrativa.
L’effetto in termini conformativi, dovrà essere quello di individuare i settori dove i rischi in questione possono realizzarsi come l’approvvigionamento delle materie prime e la commercializzazioni dei prodotti.
In merito al primo profilo sarà quindi decisivo impostare un sistema che selezioni le aziende con cui intrattenere rapporti ed escludere quelle che non garantiscono affidabilità e correttezza; riportiamo l’esempio dei prodotti a marchio DOP/IGP, in merito ai quali un punto di riferimento che garantisce affidabilità è certamente il Consorzio che gestisce e tutela il marchio e le imprese che ne sono associate.
Per la commercializzazione dei prodotti, gli oneri variano a seconda del tipo di attività e il punto di riferimento è certamente il Regolamento UE 1169/2011.
In ogni caso, l’azienda deve essere in grado di garantire che i prodotti in vendita corrispondino a quelli indicati sulle confezioni o nei menù.
Considerato che di per sé è impossibile controllare tutta la merce commercializzata, soprattutto quando è sigillata in confezioni, possiamo ritenere certamente soddisfacenti anche i monitoraggi periodici a campione, predisposti da personale specializzato per questo compito.
Spetterà alla dirigenza dell’azienda interpretare i report di questi controlli e prendere provvedimenti di ritiro dalla vendita, nel caso in cui si registrino anomalie che possono essere indice di mancanza di genuinità e di qualità.
E’ quindi decisivo che l’imprese operative in questi settori, prendano in considerazione la nuova normativa e adottino interventi correttivi se sono carenti all’incremento di tutela da essa previsto per i prodotti agroalimentari.