Whistleblowing
La parola “whistleblowing” è di origine anglosassone e significa letteralmente “soffiare nel fischietto“.
In termini di compliance aziendale indica la possibilità di segnalare una pratica illecita da parte di una persona fisica che intrattiene un rapporto fiduciario con un determinato ente.
Specifichiamo che Il “whistleblower” può essere un dipendente, ma anche un semplice fornitore o un cliente che intrattiene regolarmente contatti con un’azienda e viene a conoscenza di un illecito.
Il fulcro dell’istituto ruota attorno al canale di segnalazione “interna“, il quale deve garantire riservatezza, protezione per il segnalante e imporre un’indagine in tempi brevi per individuare l’attendibilità della denuncia e adottare eventuali provvedimenti correttivi.
Risulta evidente che l’operatività di questo canale è essenziale per dimostrare che il Modello 231 sia efficiente e idoneo a prevenire reati e quindi per mandare esente da responsabilità l’enti che lo hanno adottato.
In Italia il testo normativo di riferimento per questo istituto è il d.lgs. n. 24 del 2023, il quale attribuisce un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
In particolare, in tema di “whistleblowing” tale organismo assume il compito di ricevere le segnalazioni “esterne“, adotta “linee guida” e può irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti che vengono meno agli obblighi inerenti questa normativa.
L’argomento presenta innumerevoli questioni, pertanto invitiamo a contattare lo Studio per chiarimenti o assistenza.
