

Sommario:
- 1. Premessa: la normativa italiana in tema di accertamento fiscale è incompatibile con l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo
- 2. Prospettive “de iure condendo“.
- 3. La posizione della giurisprudenza in ambito penale è indifferente alla tesi sovranazionale.
1. Premessa: la normativa italiana in tema di accertamento fiscale è incompatibile con l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Nel mese di febbraio di quest’anno la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU), ha pronunciato una sentenza che ha riconosciuto l’incompatibilità della normativa italiana che regolamenta le verifiche fiscali, con l’art. 8 della Convenzione nella parte in cui subordina l’ingerenza nel “domicilio” alla condizione che “sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri” (sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. and Others v. Italy, n. 36617-18 del 6.2.2025).
In particolare è risultato che la normativa vigente nel nostro paese non fornisce garanzie sufficienti in relazione agli accessi e alle ispezioni della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate effettuati presso le sedi di società, imprese individuali o studi professionali.
Infatti preliminarmente risulta che il sistema di accertamento fiscale italiano non prevede criteri predeterminati per individuare i contribuenti da sottoporre a controllo, i quali sono selezionati sulla base di una prassi operativa che la stessa Guardia di finanza si è autoimposta.
Inoltre si esprime riserve sull’eccessiva libertà nell’esercizio del potere ispettivo in punto di assenza di limitazione nell’individuazione della documentazione che può essere oggetto di verifica, in quanto qualsiasi documento rinvenuto può oggetto di controllo, verifica e successivo sequestro.
Infine si rileva la mancanza di un’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria, al momento limitata solo per gli accessi ai domicili privati e l’assenza di un sistema giurisdizionale che garantisca al contribuente una tutela immediata contro accessi arbitrari.
2. Prospettive “de iure condendo“.
Premesso che la normativa italiana in tema di verifiche fiscali, non risulta compatibile con l’art. 8 della CEDU e quindi il nostro paese è esposto a future sentenze di condanna se non adotta in tempi rapidi provvedimenti correttivi, ci possiamo interrogare sugli strumenti che l’ordinamento offre per adeguarsi ai canoni sovranazionali fino a che tale disciplina non è modificata.
Il primo è certamente quello dell’interpretazione conforme e quindi auspicare che i singoli giudici subordinino l’utilizzabilità delle prove raccolte durante gli accessi fiscali alla condizione che siano stati autorizzati dell’autorità giudiziaria e giustificati da elementi concreti e non meramenti ipotetici.
In via subordinata sperare che l’organo giudicante sollevi questione di costituzionalità. In questo caso spetterà alla Corte Costituzionale accertare se i rilievi suggeriti dalla Corte Europea siano meritevoli di accoglimento.
Rispetto a questa ultima opzione ricordiamo che la Suprema Corte ha in passato dichiarato inammissibile questioni simili, in quanto la materia dell’inutilizzabilità della prova presenta “un’ampia varietà di possibili configurazioni alternative…rientrante nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore“, sindacabile solo in termini di ragionevolezza (Corte Cost. n. 219 del 2019 e n. 247 del 2022).
Nel caso di specie l’intervento sarebbe limitato all’inutilizzabilità inerente le verifiche fiscali e quindi ha forse qualche probabilità di accoglimento.
3. La posizione della giurisprudenza di legittimità in ambito penale è indifferente alla tesi sovranazionale.
In presenza di questi rilievi sarebbe stato giustificato che la giurisprudenza penale, incominciasse a mutare l’orientamento e quindi riconoscesse l’inutilizzabilità delle prove raccolte durante le verifiche fiscali che non rispondevano ai canoni suggeriti in sede sovranazionale.
Invece di recente si è confermato la natura amministrativa di questi accessi e quindi la loro piena valida in punto di notizia di reato. Inoltre se vengono acquisite durante un controllo cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, come può essere la documentazione provante evasione, la stessa è sempre sequestrabile a prescindere dalla legittimità dell’accesso (Cass. pen. sez. III, n. 9140 del 5.3.2025).
Unica eccezione si registra in tema di dichiarazioni spontanee rilasciate dal contribuente.
Infatti ove nel corso della verifica fiscale emerga la mera possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto, il personale verificatore deve procedere secondo le norme del codice di procedura penale ex art. 220 disp. att. c.p.p. e quindi con l’assistenza di un difensore e con l’avvertimento della facoltà di non rispondere. L’attività compiuta precedentemente in violazione di tale normativa non è utilizzabile nei confronti del contribuente.
Un possibile cambio di rotta, si registra in ambito tributario.
Infatti in data 6 maggio, una sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rinviato la decisione, dando 60 giorni alle parti per presentare osservazioni sulla rilevanza della citata sentenza CEDU nel giudizio (Cass., ord. 11910 del 6.5.2025)
L’auspicio è che trovino accoglimento i rilievi del ricorrente e si riconosca l’invalidità dell’accertamento proprio in virtù dell’assenza di un’autorizzazione giudiziaria che avrebbe legittimato l’accesso.

