

Sommario:
- Premessa: la nozione di “bene culturale“.
- Il titolo VIII-bis del codice penale: la confisca del “bene culturale“.
- La “due diligence” nell’acquisto di opere d’arte: il caso dell’Atleta di Fano.
1= Premessa: la nozione di “bene culturale“.
Il tema della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale e, nello specifico, quello delle opere d’arte, ha assunto, in tempi recenti, una priorità senza precedenti per tutti gli Stati, non solo per valore intrinseco di questi beni, che di per sè costituisce una fonte di ricchezza, ma anche per il ritorno economico generato dal turismo, che è richiamato dai luoghi dove sono esposti capolavori e rarità.
Se allarghiamo il campo d’indagine, rileviamo agevolmente che il patrimonio culturale di un paese non è conservato solo nelle raccolte pubbliche, ma anche in collezioni private e quindi si pone il problema se introdurre un sistema protezionistico globalizzato, che si estenda a tutti i beni di rilevanza culturale presenti in un certo territorio.
Il nostro legislatore ha optato per una regolamentazione non certamente permissiva in questo settore, la quale punisce con sanzioni particolarmente severe non solo la sottrazione di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o privati, ma anche le cessioni o addirittura le esportazioni all’estero, in assenza della relativa autorizzazione delle autorità competenti.
L’elemento più vulnerabile di questa normativa risulta essere senz’altro la carenza definitoria, in quanto non individua quali “beni” sono da ritenersi “culturali” e quindi il compito grava sull’interprete.
In particolare, si discute se la locuzione sia riferibile riduttivamente al solo patrimonio artistico espressamente “dichiarato” in conformità alla normativa prevista dal Codice dei beni culturali, oppure se comprenda anche il patrimonio culturale “reale” e quindi tutti i beni di indiscutibile valore artistico.
La soluzione prevalente della giurisprudenza è risultata tendente ad avvalorare questa seconda opzione estensiva, richiamando a fondamento di tale scelta l’art. 9 della Costituzione che si riferisce genericamente alla tutela del “patrimonio artistico” e l’art. 2 co.1 del Codice dei beni culturali, secondo cui sono “beni culturali” anche “le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà“.
In base a tale orientamento si può quindi affermare che possono costituire “beni culturali“, oggetto quindi di protezione e tutela, anche le opere d’arte contemporanea, aventi autore vivente, quando per la loro “singolarità“, rappresentano un significativo interesse artistico e storico.
2= Il titolo VIII-bis del codice penale: la confisca del “bene culturale“.
E’ doveroso rilevare che l’orientamento delineato nel paragrafo precedente in tema di individuazione di beni culturali, è certamente ammirevole nell’intento di una protezione universale della categoria.
Tuttavia, nel campo penale, questo indirizzo presenta forti attriti con il principio di legalità-tassatività in riferimento ai “beni” che non presentano evidenti segni distintivi di “culturalità“, come potrebbero essere le opere realizzate da autori scarsamente conosciuti. Pertanto, è auspicabile che, in sede applicativa, siano valorizzate queste situazioni ambigue, capaci di incidere sulla piena consapevolezza del disvalore del fatto e quindi sull’elemento soggettivo del reato contestato.
Premessa questa considerazione, si prende atto che le norme presenti nel codice penale, operative per tutelare questa tipologia di beni, sono prevalentemente contenute nel titolo VIII bis, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale”.
La componente più caratteristica di questa normativa risulta essere la singolare protezione apportata proprio al “bene culturale”. Infatti, in ragione della sua “unicità“, diviene ad essere titolare di una tutela autonoma, anche rispetto a quella di rivendica avente natura civilistica.
Costituisce un esempio di questa peculiarità, il reato di cui all’art. 518-duodecies c.p., il quale trova oggi applicazione anche se l’autore del danneggiamento è lo stesso proprietario del bene culturale.
Concentrando l’attenzione sul versante investigativo e quindi sulla ricerca dei colpevoli, si rileva che questi illeciti sono caratterizzati da tempi di indagini particolarmente lunghi, pertanto non è raro che risultino prescritti prima del loro accertamento giudiziale.
Per risolvere questo ostacolo e, conseguentemente per garantire il recupero del bene, il legislatore ha introdotto un’ipotesi speciale di confisca nell’articolo 518-octiesdecies c.p., la quale trova operatività anche per i beni culturali di proprietà privata (Cass. pen., sez. III, n. 153 del 3.3.2023)
In particolare, il primo comma di tale previsione prevede che “il giudice dispone in ogni caso la confisca di tutte le cose indicate all’art. 518-undecies c.p. che hanno costituito oggetto del reato“.
L’uso dell’inciso “in ogni caso” ha l’evidente fine di risolvere le problematiche sui tempi delle investigazioni in precedenza ricordati. Infatti, permette l’acquisizione del bene al Patrimonio statale con il semplice accertamento della condotta incriminata e quindi, anche se il reato è prescritto o non risulti punibile.
In merito al richiamo del reato di esportazione illecita, di cui all’art. 518-undecies c.p., si evince che, da una lettura attenta della disposizione, risulta esclusivamente finalizzato ad individuare le “cose” su cui cade la misura e quindi quelle “di interesse artistico, storico, archeologico, entoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali“.
Pertanto, è doveroso precisare che questa tipologia di confisca può avere per oggetto i beni culturali interessati da “tutti” i reati previsti nel Titolo VIII-bis c.p. e quindi non solo per quello di uscita o esportazione illecite dell’art. 518-undecies c.p.
3= La “due diligence” nell’acquisto di opere d’arte: il caso dell’Atleta di Fano.
La confisca delineata nel paragrafo che precede, non trova applicazione nel caso in cui i beni culturali di provenienza illecita “appartengono a persona estranea al reato“, per espressa previsione dell’art. 518-octiesdecies c.p.
In merito a tale eccezione, si sottolinea, tuttavia, che in concreto risulta interpretata restrittivamente e quindi è considerato “estraneo” solo il terzo acquirente che non risulta responsabile di nessun comportamento censurabile, capace di aver dato causa o anche solo agevolato il reato di cui è stato oggetto il bene culturale.
Ai fini chiarificatori di questo regime operativo, si ritiene opportuno riportare il caso dell’Atleta di Fano, una statua di bronzo di epoca greca tardo classica, rinvenuta nel 1964 dai pescatori di un’imbarcazione nelle acque del mare Adriatico e attualmente esposta presso il museo californiano J.P. Getty.
Le indagini che hanno avuto per oggetto il ritrovamento in questione sono durate diversi anni e quindi, come era prevedibile, il procedimento penale presso il Tribunale di Pesaro si è concluso con l’archiviazione per prescrizione; tale esito, tuttavia, non è stato di impedimento per l’emissione di un provvedimento di confisca, in quanto già la normativa vigente all’epoca ne prevedeva l’applicazione.
La dirigenza del J.P. Getty è ricorsa avverso tale decisione alla Corte di legittimità e, per giustificare la proprietà sulla statua, ha riferito che l’opera è stata oggetto di trattative nell’anno 1977, le quali si sono concluse con l’acquisto ad un prezzo, per l’epoca congruo, ed inoltre, che sarebbero in via residuale maturati i termini per l’acquisizione della proprietà tramite il possesso “ad usucapionem“.
I giudici di legittimità non hanno condiviso tali argomentazioni, in quanto si afferma che, in sostanza, l’operazione in esame è stata predisposta con “consapevole” leggerezza; infatti, si è deciso di procedere all’acquisto, nonostante si avesse conoscenza di un procedimento di natura penale in corso in Italia e senza quindi avere elementi che ne garantissero la legittima provenienza.
Per quanto riguarda la tesi dell’acquisto a titolo originario per il decorso del tempo, viene ricordato che tale procedura richiede un possesso “non clandestino ed occulto” e, in ogni caso, è ritenuto prevalente l’orientamento secondo cui l’istituto non trova applicazione nel campo dei beni culturali, in quanto, rispetto a tali beni, come già ricordato, è operativa la presunzione di “res extra commercium” e quindi non sono suscettibili di usucapione (Cass. pen., sez. III, n. 22 del 2.1.2019).
Per completezza, ricordiamo che i vertici del Getty, per contestare la decisione definitiva della Corte nazionale italiana, si sono rivolti alla Corte Edu, la quale non ha ritenuto fondato il reclamo e quindi, ad oggi, la questione è rimessa ai rapporti diplomatici con gli Stati Uniti (Ricorso n. 35271/19 del 2.5.2024).
Prendendo come riferimento gli elementi più significativi di questa vicenda, si può dedurre che un terzo potrà ottenere un riconoscimento dei propri diritti sulla contesa di un’opera d’arte, quando è nella condizione di provare una “buona fede” particolarmente significativa.
In concreto, dovrà dimostrare in giudizio di aver svolto un’attività di “due diligence” prima dell’acquisto dell’opera, il cui esito è stato l’esclusione di criticità che potessero compromettere la legittimità del trasferimento.
In merito a questa indagine, è da ritenersi condivisibile la tesi che la giudica semplificata nel caso in cui il venditore sia un professionista, il quale ha fornito informazioni dettagliate sulla tracciabilità dell’opera, tali da individuare con certezza i precedenti proprietari, il nome dell’autore o eventuali mostre dove è stata esposta; infatti, l’acquisizione di tali dati, per di più forniti da un interlocutore del settore, saranno certamente indice di trasparenza e quindi di un affidamento incolpevole.
Si precisa, tuttavia, che le informazioni in questione non sono da ritenersi sufficienti per tutelare l’acquisto di beni aventi un valore culturale significativo; infatti, in ragione della rarità dell’opera e della conseguente salvaguardia, le argomentazioni della parte venditrice, dovranno trovare conferma in riscontri esterni, quali perizie di esperti e attestati di libera circolazione rilasciati dal paese di provenienza, se l’opera è di origine estera.
In merito a quest’ultimo onere, specifichiamo che ha trovato espresso riconoscimento normativo nel regolamento UE n. 880/2019, il quale disciplina il trasferimento di beni culturali “creati o scoperti fuori dal territorio dell’Unione“.
Infatti, nell’eventualità in cui si voglia procedere all’importazione di questa tipologia di beni, il regolamento citato impone di fornire documenti che ne attestino la conformità con le disposizioni del paese da cui il bene proviene e solo, in seguito ad un esito positivo di tale controllo sarà concessa una licenza che ne legittima l’ingresso nel territorio dell’Unione.
Traendo le conclusioni dai dati raccolti, risulta chiaro che il nostro legislatore impone significative restrizioni per il trasferimento dei beni di interesse culturale, la cui inosservanza trova un trattamento sanzionatorio non indifferente.
Nel caso in cui non si abbiano considerevoli esperienze ma si abbia intenzione di investire in questo settore, si può quindi suggerire che la migliore tutela per salvaguardarsi è di agire cautamente, possibilmente facendosi assistere da uno o più esperti, al fine di avere delle rassicurazioni non solo sullo stato di conservazione dell’opera oggetto di trattativa ma anche sulla sussistenza delle condizioni legali per un passaggio di proprietà sicuro e privo di imprevisti.

