• 1= I beni “dual use“: le autorizzazioni e la vigilanza antiriciclaggio.
  • 2= Il sistema sanzionatorio aggiornato al d.lgs. n. 211/2025: la responsabilità dell’impresa e l’introduzione del fatturato globale come parametro per il calcolo delle sanzioni pecuniarie.
  • 3= Indicazioni per una “compliance conforme“.

 

1= I beni “dual use“: le autorizzazioni e la vigilanza antiriciclaggio.

Ponendo attenzione sulle relazioni internazionali, rileviamo che sovente alcuni governi adottano politiche pericolose per la sicurezza collettiva oppure tollerano violazioni di diritti umani riconosciuti universalmente.
In questi casi, i Paesi con più potere economico possono far ricorso a misure restrittive, auspicando che lo Stato verso cui sono dirette modifichi il contegno censurato e si adegui ai valori collettivi.
Un esempio di queste determinazioni sono quelle predisposte dall’Unione Europea, aventi per oggetto i vincoli all’esportazioni di beni duali.
In particolare l’art. 2 del regolamento (UE) n. 2021/821, definisce beni “dual use” quei “prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari“.
La nozione delineata viene successivamente specificata attraverso il rinvio ad elenchi presenti nell’allegato al regolamento citato, dove sono indicati i singoli beni rientranti nella “black list“; a titolo puramente esemplificativo sono considerati beni duali, anche i componenti in metallo di largo impiego, come rondelle, viti e bulloni che per la loro specifica morfologia sono impiegabili nell’industria militare.
E’ doveroso precisare che la lista in esame non deve essere considerata permanente ed esaustiva al fine di individuare le limitazioni in tema di esportazione di questa tipologia di beni.
Infatti, tale elenco può essere oggetto di aggiornamenti ed integrazioni da parte di successivi atti normativi dell’Unione, come è accaduto recentemente con l’adozione del regolamento delegato (UE) 2025/2003 del 14.11.2025, che ha incluso nella categoria anche i componenti tecnologici che utilizzano grandezze quantistiche e semiconduttori avanzati.
Inoltre, si puntualizza, che rientrano nella categoria anche i beni “non listati“, riconosciuti come duali da atti vincolanti di uno Stato membro, tramite il ricorso alla cd. clausola catch-all (art. 4 del regolamento 821). Nel nostro paese l’impiego di questa pratica si è concretizzato con l’istituzione dell’Elenco Nazionale di Controllo per i beni a duplice uso da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il quale assoggetta a limitazione ulteriori beni specificamente presenti in tale provvedimento (decreto n. 1325/BIS/371 del 1.7.2024).
Infine, è fondamentale ricordare che sono previste forme di controllo anche per l’attività di assistenza tecnica, transito e servizi di intermediazione. In questi casi i vincoli, in genere, si presentano solo se le autorità hanno informato il fornitore che la prestazione può avere una finalità militare (articoli 6,7, e 8 del regolamento 821).
=LE AUTORIZZAZIONI.
Nel caso in cui un bene rientri nella categoria “dual use”, il regolamento 821 subordina il commercio verso paesi extra UE al rilascio di un’autorizzazione, che in Italia è di competenza dell’Uama, un organismo presente presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Un’eccezione a questo sistema limitativo risulta operativa per i beni che sono destinati a scopi umanitari, in quanto, in questo caso è sufficiente che l’esportatore dichiari in sede di esportazione tale specifica finalità.
Risulta opportuno puntualizzare che se i rapporti commerciali sono intrattenuti con partner commerciali aventi sede in territori ritenuti particolarmente ostili alle politiche dell’Unione, tra i quali sono compresi facenti parte della Federazione Russa, il sistema restrittivo incontra ulteriori vincoli. Infatti, in questa ipotesi, sono operativi regolamenti specifici, i quali introducono oneri ancora più stringenti, ad esempio, includendo nei divieti anche prodotti diversi da quelli propriamente duali, che sono comunque ritenuti capaci di agevolare operazioni militari e di spionaggio (di recente sul tema il regolamento UE n. 2025/2033).
=LA VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO.
Il sistema di supervisione per il commercio di beni duali, oltre a concretizzarsi nei controlli ricordati in precedenza, trova operatività anche in tema di antiriciclaggio.
Infatti, risulta vigente una complessa normativa che prevede il monitoraggio delle transazioni economiche e impone ad istituti di credito e professionisti di segnalare eventuali operazioni sospette (art. 35 del d.lgs. n. 231/2007).
A tal proposito, ricordiamo che nel nostro paese, l’UIF, l’autorità competente per gestire questi reports, in relazione ai beni duali ha emanato un provvedimento in data 12.5.2023 che individua specifici “indicatori” di anomalia, quali i trasferimenti di denaro carenti di documentazione oppure con parti aventi sedi in territori particolarmente pericolosi (sub-indici 34.3.e 34.4).
Applicando tali indici alle singole transazioni commerciali, se i destinatari degli obblighi di segnalazione rilevano scorrettezze, sono tenuti a segnalarle e quindi ad esporre il responsabile ad un’indagine approfondita, che può concludersi anche con un rinvio a giudizio per i reati tipici di questo settore.

2= Il sistema sanzionatorio aggiornato al d.lgs. n. 211/2025: la responsabilità dell’impresa e l’introduzione del fatturato globale come parametro per il calcolo delle sanzioni pecuniarie.

E’ doveroso rilevare che prima di quest’anno, il sistema sanzionatorio per le violazioni inerenti l’export di beni duali era rivolto principalmente nei confronti delle persone fisiche.
Infatti, esaminando il d.lgs. n. 221/2017, il quale rappresenta l’atto normativo nazionale più significativo che attua la normativa comunitaria operativa in questo campo, si prende atto che prevedeva agli articoli 18, 19 e 20 pene fino a sei anni di reclusione e fino a 250.000 euro di multa per chi poneva in essere “operazioni di esportazione” di beni duali senza la relativa autorizzazione o quest’ultima era stata ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.
Si precisa, che se i reati in esame venivano consumati in contesti legati all’attività di un’impresa, non era comunque da escludere che le stesse aziende potessero essere esposte a rischio di confisca dei beni oggetto di esportazione illecita in virtù dell’art. 21 bis del decreto citato.
Per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio, si riscontra che essa perseguiva penalmente chi materialmente poneva in essere le operazioni di “ripulitura” di denaro derivante dalla vendita di beni oggetto di limitazioni; invece, per i soggetti che omettono le segnalazioni alle autorità nei termini indicati nel paragrafo precedente, prevedeva solo sanzioni extrapenali, salvo l’ipotesi limite di contestazione del concorso nel reato principale (art. 58 d.lgs. n. 231/2007).
Il quadro delineato è destinato, tuttavia, a mutare con l’entrata in vigore del d.lgs.n. 211 del 2025, il quale recepisce la direttiva (UE) n. 2024/1226 in tema di violazione delle misure restrittive dell’Unione.
Infatti, per il settore dei beni duali, la novità più significativa è l’inserimento dei reati che hanno per oggetto questi beni tra quelli presupposti la responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001. Pertanto, in futuro anche le persone giuridiche possono subire sanzioni di ordine interdittivo e pecuniario per i fatti riconducibili a questi reati (art. 25-octies.2 d.lgs. n. 231/2001).
In merito alle sanzioni pecuniarie irrogabili agli enti, rileviamo che si introduce un sistema innovativo rispetto al sistema “tradizionale 231” delle quote. Infatti, viene preso in riferimento il fatturato globale dell’ente dell’esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, già ampiamente operativo per le violazioni inerenti la privacy dal regolamento UE 2016/679.
In concreto, il giudice potrà irrogare all’ente una sanzione pecuniaria compresa tra 1% e il 5% di tale fatturato per i reati di cui all’artt. 275 -bis e 275-quater c.p., la quale scende tra il 0,5% e 1% per il reato di cui all’art. 275-ter c.p.
Nel caso in cui il fatturato globale annuo non sia determinabile, si prevede, in via alternativa, una sanzione pecuniaria tra un intervallo predeterminato, che per i reati più gravi è compreso tra euro 3 milioni a 40 milioni (art. 25-octies.2 co. 2 d.lgs. n. 231/2001).
Oltre all’estensione delineata, le principali innovazioni predisposte da questo intervento possono essere così sintetizzate:
a) i reati che hanno per oggetto questi beni sono inseriti nel codice penale, in un autonomo capo denominato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea” (Capo I-bis, del libro II, titolo I);
b) il sistema repressivo viene esteso anche nei confronti di chi effettua tutte le operazioni indirette di aggiramento delle sanzioni e quindi viene meno agli obblighi informativi oppure concede credito ad interlocutori destinatari di restrizioni (artt. 275-bis e 275-ter c.p.);
c) le condotte di cui all’art. 275-bis, co. 1, lett. d) sono perseguibili anche per “colpa grave“; a titolo esemplificativo, rientrano in queste ipotesi l’importazione e il mero trasporto di beni duali; si puntualizza, che questo reato è l’unico che non viene compreso tra quelli scaturente la responsabilità 231, molto probabilmente per le riserve sulla compatibilità dei reati colposi con l’imputazione dell’ente (art. 275-quinquies c.p.);
d) vengono introdotte una serie di circostanze specifiche; come, nello specifico, l’aggravante della pena da un terzo alla metà se “il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria” (art. 275-sexies lett. c); inoltre, in caso di condanna per tutti questi reati, è prevista la confisca anche in forma per equivalente, “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, o il profitto, salvo che appartengono a persona estranea al reato” (art. 275-octies c.p.).
e) viene prevista una soglia di punibilità di euro 10.000, al di sotto dei quali l’illecito ha natura amministrativa; tale limite, tuttavia, non trova operatività per i prodotti militari dell’Ue e quelli a duplice uso dell’allegati I e IV del regolamento 821; inoltre, nel caso in cui siano contestati più illeciti, legati dal medesimo disegno criminoso, la soglia in esame è determinata dalla somma del valore di tutti i beni oggetto della violazione (artt. 275 –bis co. 2 lett. b e 275-quater c.p.);
f) si prevede un’ipotesi speciale della giurisdizione italiana per i reati commessi all’estero da parte cittadini italiani (art. 275-decies c.p.).

3= Indicazioni per una “compliance conforme“.

            Come delineato nel precedente paragrafo, l’aspetto più innovativo previsto dal d.lgs. n. 211 del 2025 è certamente quello di avere esteso i reati che hanno per oggetto i beni duali tra quelli presupposto la responsabilità 231 dell’enti.
Pertanto, in virtù di tale regolamentazione, risulta essenziale che le imprese aggiornino i propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) per prevenire anche questi illeciti e quindi si imporrà un controllo strutturale diffuso per tutte quelle attività che commerciano i beni duali fuori dall’UE.
A tal proposito, ricordiamo che il precedente di questa best pratice è riscontrabile nei programmi interni di conformità (ICP) previsti dall’art. 2 n. 21 del regolamento 821, ossia con “le politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l’altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all’esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali“.
La Commissione UE, sulla base di tale norma, ha emanato diverse raccomandazioni finalizzate ad agevolare il rispetto delle disposizioni regolamentari nella materia in esame (n.2019/1318 e 2021/1700).
In particolare, con tale provvedimenti si sono invitati i singoli Stati ad adottare una regolamentazione interna che stimolasse i controlli da parte delle aziende nazionali, precisando che gli stessi devono essere estesi anche alla ricerca e dell’innovazione tecnologica, in quanto proprio in tali comparti risulta facilitato il trasferimento di informazioni riservate e quindi l’agevolazione degli Stati “ostili” che sono arretrati nei settori oggetto di restrizioni.
Il nostro paese ha raccolto questa esortazione, imponendo programmi preventivi per le imprese che richiedono l’autorizzazione “generale” EU 007 per l’export di softwear e di tecnologia oppure quella per “grandi progetti” aventi per l’appunto oggetto beni “dual use” (Comunicazione Uama del 10.1.2022).
Prendendo come riferimento la pratica maturata in queste ipotesi, si avverte che ha prodotto risultati apprezzabili se non è stata “standardizzata“, ma si è adattata alle dimensioni dell’impresa, dei beni esportati e dell’area geografica di destinazione degli stessi.
Inoltre, ai fini della relativa funzionalità, è risultata efficace se idonea ad aggiornarsi periodicamente, in ragione del fatto che l’elenco dei beni duali è oggetto di continui mutamenti; a tal fine, ricordiamo, che il Servizio europeo per l’azione estera dell’Ue pubblica sul proprio sito web l’elenco completo dei paesi oggetto di sanzioni e le relative misure restrittive irrogate, permettendo quindi di sapere in tempo reale le restrizioni vigenti.
In ogni caso, se viene concentrata l’attenzione sull’aspetto centrale di questa programmazione, si nota che risulta essere decisiva l’individuazione delle aree di rischio e quindi i partner commerciali esteri.
Infatti, l’esportazione potrà avere un rischio contenuto, solo se il “final recipient” è individuabile con certezza ed è in grado di assicurare che non ricorrerà ad anomale cessioni a terzi del bene importato, ricorrendo alle cosiddette “triangolazioni finanziarie” le quali spesso celano elusioni dei vincoli di utilizzabilità.
A tal fine, un buon livello di sicurezza è conseguibile se il partner estero è monitorato periodicamente da persone incaricate dall’esportatore, le quali verifichino che mantenga la disponibilità di una sede operativa in grado di sostenere la lavorazione del bene ceduto e di un discreto avviamento strumentale a commercializzare il prodotto finito.
Concludendo, si evince che, con le dovute cautele, il commercio di beni “dual use” è attualmente possibile verso i paesi destinatari di sanzioni internazionali. Spetterà alla dirigenza dell’impresa valutare se gli oneri per operare legalmente siano sostenibili per il proprio settore di riferimento e, nel caso positivo, cogliere l’opportunità di inserirsi in questo mercato “selettivo“.