Diritto penale della sostenibilità- ESG
ESG è l’acronimo di “Environmental, Social, Governance” e indica i tre fattori chiave utilizzati per valutare la sostenibilità di un’azienda o di un investimento.
Sul tema risulta operativa una normativa di derivazione Europea differente a seconda della dimensione dell’impresa di riferimento.
Infatti solo le grandi imprese, riconducibili a quelle che impiegano più di 1.000 dipendenti, sono obbligate ad oneri molto stringenti in riferimento a questa tematica, come quello di redigere il cosiddetto “bilancio di sostenibilità“, il quale deve riportare le performance ambientali, sociali e di governance che l’azienda stessa è in grado di sostenere.
Tutte le aziende di qualsiasi dimensione sono invece tenute a rispettare la normativa legata alla repressione della “greenwashing“, ossia alla pratica commerciale scorretta e ingannevole di avere una determinata eccellenza e qualità ambientale che in realtà non possiede.
In questi casi, oltre ad esporre l’impresa a sanzioni amministrative (artt. 20-27 del d.lgs. n. 206 del 2005), si rileva che questi comportamenti possono costituire fonte di responsabilità penale per le singole persone fisiche che sono stati l’autore di tale pratica scorretta, integrando i reati di frode in commercio e truffa (artt. 515 e 640 c.p.).
La tematica è in continua evoluzione ed impone quindi un’attenta valutazione da adattare in base alla dimensione all’impresa e al settore di riferimento. Pertanto, si invita a contattare lo studio per un supporto al fine di garantire una corretta applicazione della normativa in questione.
