Intelligenza artificiale

E’ doveroso rilevare che la legge n. 132 del 2025 ha regolamentato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e previsto specifiche sanzioni anche di ordine penale nel caso in cui la normativa in questione non sia rispettata.
In particolare ricordiamo che tale legge introduce nel codice penale il reato di cui art. 612-quater c.p. il quale sanziona la cd. diffusione illecita dei cosiddetti “deepfake” ossia di immagini, video o voci manipolati tramite l’intelligenza artificiale senza il consenso dell’interessato e arrecando un danno ingiusto.
Inoltre, viene prevista un’aggravante generica quando un qualsiasi reato è stato commesso tramite l’intelligenza artificiale (art. 61 n. 11-undecies c.p.) e altre aggravanti “specifiche” inerenti gli artt. 2637 cc, 185 TUF e 294 c.p. in tema di aggiotaggio, manipolazione di mercato e diritti politici.
Ciò premesso, merita sottolineare gli effetti che produce la legge in questione in tema di responsabilità 231.
In particolare le condotte sanzionate dall’art. 612-quater c.p., pur non essendo tra quelle presupposto la responsabilità 231, assumono rilievo quando si realizzano attraverso altri reati come quelli informatici, societari e frodi che sono invece già compresi tra quelli presupposto per far sorgere la responsabilità dell’ente.
Per quanto riguarda i reati di aggiotaggio e manipolazione di mercato ricordiamo che erano già compresi tra tra quelli presupposto della responsabilità 231 prima dell’intervento in esame. Pertanto, nel caso in cui siano accertati aggravati dall’uso dell’intelligenza artificiale, potranno giustificare anche per l’ente un incremento della sanzione nei limiti del sistema sanzionatorio per quote previsto (art. 25-ter co.1 lett. r) e 25-sexies).
E’ quindi indispensabile che i modelli 231 siano adeguati per prevenire anche gli illeciti inerenti l’uso dell’intelligenza artificiale. 
Lo studio rimane a disposizione per consulenza sull’argomento.