

- Le modifiche del codice penale.
- L’effetto sulla responsabilità amministrativa degli enti 231 del 2001.
1=Le modifiche del codice penale.
Il d.lgs. n. 81/2026 attua la direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio la quale ha imposto agli Stati membri di armonizzare la normativa penale in tema di tutela dell’ambiente.
In via del tutto riassuntiva, indichiamo di seguito le principali novità del codice penale predisposte dall’intervento in esame.
L’art. 452-bis rubricato “Inquinamento ambientale” diviene applicabile anche per le condotte “abusive” che sono in grado di compromettere un habitat posto fuori da aree protette o vincolate” e quindi la tutela penale è estesa anche alle zone non tutelate esplicitamente dalla normativa di settore, nelle quali ci sono tuttavia le condizioni favorevoli affinché un essere animale o vegetale riesce a sopravvivere.
La nuova formulazione della norma prevede inoltre aggravanti specifiche per casi ulteriori rispetto a quelli in precedenza previsti, come quando l’inquinamento è prodotto “in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli oppure ha effetti durevoli“.
Viene introdotto un nuovo art. 452-bis.1 intitolato “Commercio di prodotti inquinanti” il quale punisce al primo comma chiunque commercia illegalmente prodotti che siano capaci di compromettere o deteriorare: “1) delle acque o dell’aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un’habitat, della biodiversità, della flora o della fauna“.
Gli ultimi commi dell’articolo prevedono specifiche aggravanti qualora dal commercio in esame derivino effetti dannosi per l’ambiente particolarmente gravi, come per esempio a danno di “specie animali o vegetali protette“.
Si introduce, inoltre, l’art. 452-quinquiesdecies intitolato “Nozione di abusività” il quale definisce appunto “agli effetti della legge penale” quali condotte sono da ritenersi “abusive” e quindi idonee ad essere il presupposto per integrare i reati ambientali.
In particolare, il termine “abusivo” è riconducibile a quelle condotte poste in essere: “1) in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere il problema dell’ambiente; 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1); 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la p.a.“
E’agevole osservare che la previsione colma il vuoto normativo in materia, il quale era stato risolto dalla giurisprudenza con un’interpretazione estensiva del concetto di “abusività” tale da includere non solo l’esercizio di un’attività priva “delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative” (Cass. pen., sez. III, n. 11998 del 1.4.2022).
Sono previste, infine, nuove aggravanti comuni dall’art. 452-sexiesdecies c.p. e in particolare “se dal reato deriva un profitto di rilevante entità” e “se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere“.
In merito alle “sostanze lesive dell’ozono” e “i gas a effetto serra“, l’intervento normativo prevede due nuove fattispecie di ordine penale, le quali trovano regolamentazione nello stesso decreto n. 81.
In particolare l’art. 4 prevede la reclusione da due a cinque anni per “chi abusivamente produce, immette sul mercato sostanze che riducono lo strato di ozono“, mentre l’art. 5 prevede pene detentive e pecuniarie per chi abusivamente produce o commercia “gas a effetto serra“, in linea con il regolamento (UE) 2024/573.
2=L’effetto sulla responsabilità amministrativa degli enti 231 del 2001.
In tema di responsabilità degli enti, con l’intervento in esame si assiste ad un ampliamento del catalogo dei reati-presupposto previsti dal decreto 231.
Infatti, vengono inclusi tra tali reati anche quelli di nuovo conio previsti dall’art. 452-bis. 1 c.p. e quelli in tema di “ozono e gas effetto serra“, tramite la modifica dell’art. 25-undecies del decreto 231.
Tale estensione, è accompagnata da un generale inasprimento del sistema sanzionatorio delle “quote” a carico dell’enti; a titolo esemplificativo, ricordiamo che per il reato di cui all’art. 452-quater c.p. rubricato “Disastro ambientale” si passa da una sanzione massima per l’ente di “novecento” ad una di “milleduecento” quote.
Se ci domandiamo, l’effetto che produce l’intervento normativo in esame sugli oneri di una singola azienda che opera in settori con alto rischio di impatto ambientale, possiamo rispondere nel modo seguente.
Preliminarmente, è necessario che la dirigenza dell’azienda valuti se il proprio sistema operativo sia in grado di prevenire i nuovi rischi ambientali, in modo da risolvere tempestivamente anomalie e pericoli.
In concreto è quindi indispensabile che le fasi di lavorazione siano attentamente controllate, in ragione della dimensione dell’azienda stessa, del luogo dove ha la sede e della tipologia merceologica di riferimento.
In merito al personale, rileviamo che dovrà essere debitamente istruito sulle cautele preventive necessarie per rispettare la normativa in esame, con una differenziazione in ragione dell’attività svolta e del ruolo che viene assunto nell’organizzazione aziendale; si sottolinea sul punto, che ai fini dell’individuazione della persona fisica responsabile penalmente, rileva non solo la titolarità “formale“della qualifica, ma anche l’esercizio in “concreto” di una condotta pericolosa per l’ambiente.
Da non trascurare, infine, la selezione delle aziende partner e della clientela, per evitare che gli accorgimenti preventivi predisposti, si annullino per la totale inefficienza di chi gestisce fasi accessorie oppure il commercio del prodotto finito.

